«La Asl di Palermo non vuole rilasciare la Tessera sanitaria al nostro figlio adottivo»

Enzo scrive:

Abbiamo adottato un bambino in Kenya ma, al rientro a casa, ci siamo trovati davanti ad un problema e vi chiediamo aiuto per aiutarci a risolverlo.

Abbiamo depositato tutti i documenti in Tribunale per la delibazione della sentenza straniera e siamo in attesa che il Tribunale concluda questa procedura che serve per iscrivere l’adozione nei registri dello stato civile. Al Tribunale però ci hanno detto che c’è da aspettare ancora sicuramente più di un mese.

Nel frattempo il bimbo ha preso l’influenza e volevamo farlo seguire dalla pediatra, ma alla ASL di Palermo non ci assegnano il pediatra perché dicono che il bimbo non è italiano, e quindi o ci facciamo dare un permesso di soggiorno oppure possiamo solo andare in ospedale. Il problema è che l’ospedale non è nella nostra città e la cosa diventa complicata.

In Tribunale hanno parlato di una tessera sanitaria provvisoria.

Vi risulta?

Possibile che non sia garantito il diritto alla salute dei bimbi adottati?

E come mai non esiste una legge che definisca il tempo per la delibazione?

A noi comunque sembra indecente, un insulto all’adozione!

Carissimo Enzo,

non esiste un termine per la delibazione, e purtroppo neanche un termine entro cui gli adottanti devono fare istanza al Tribunale.

Ma mi sembra comunque che la questione dell’assistenza sanitaria sia chiaramente svincolata dalla delibazione secondo la stessa legge, e infatti: dalla lettura dell’art. 34 della legge n. 184.1983 e seguenti modifiche risulta che “Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare” (comma 1 art. 34).

Quindi, anche se è vero che l’art. 34 comma 3 prevede che “Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile“, è pur vero che, stando al comma 1, la cittadinanza non c’entra nulla con la protezione del minore in Italia, che è parificata a quella del minore italiano dal momento dell’INGRESSO.

Se prendiamo le norme sull’affidamento, troviamo all’art. 5, ad esempio, che “l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie“.

Non c’è dunque da attendere la pronuncia del Tribunale, e i funzionari della ASL, che vi hanno rifiutato il rilascio della tessere sanitaria dicendovi che serve un permesso di soggiorno, evidentemente non sono informati di quanto lo stesso Ministero della Salute chiarisce sul proprio sito internet:

Per i minori in affido o in attesa di adozione non è richiesto ai fini della regolarità del soggiorno il permesso. Il minore straniero gode fin dall’ingresso in Italia di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. Pertanto, in tali casi il minore, adottato o affidato, dovrà essere iscritto obbligatoriamente al SSN alle stesse condizioni e modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano”(*).

Dunque, il minore straniero adottato, o affidato a scopo di adozione, ha diritto alla iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.

Le modalità sono le seguenti: presentazione del documento d’identità del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore.

Avv. Enrica Dato, Ufficio Diritti dei Minori di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini

(*) Fonte: http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=2521&menu=stranieri

 

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