Il percorso adottivo
1) L'idoneità
2) Percorsi di accompagnamento
- Gli incontri informativi
- Percorsi maturativi di sostegno
- Incontri di approfondimento
- Tutti i corsi di formazione
- Calendario Corsi
3) Cammino verso l'adozione
- Colloquio psicologico
- Conferimento dell'incarico
- L'iter adottivo
- I costi dell'adozione
- Procedure e tempi di attesa Paesi
- Incontri post adozione
4) Percorsi particolari
- Iter adottivo coppie Veneto
- Iter adottivo coppie Sardegna
- Iter adottivo coppie Caserta e prov.
- FAQ - Domande Frequenti
Le coppie si incontrano
Counseling
Le adozioni realizzate
Testimonianze
Adozione internazionale
Ottenere l’idoneità
In Italia, l’Adozione internazionale è regolata dalla legge n° 184/83 così come modificata dalla legge 476/98 e dalla legge 149/01.
Secondo questa norma, le persone residenti in Italia che intendono adottare un minore straniero residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge:
- I coniugi devono essere sposati da almeno 3 anni o aver convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni.
- La differenza di età tra i coniugi e l’adottato deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni. Questo limite può essere derogato per i coniugi che adottano due o più fratelli, se esiste già un figlio naturale minore in famiglia o quando uno solo dei due coniugi supera il limite massimo di età, in misura non superiore a 10 anni.
- I coniugi devono essere idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Letti i pareri e la relazione dei Servizi socio-assistenziali degli Enti locali, il Tribunale dei minori, previo ulteriore colloquio con un Giudice, dichiara l’idoneità o l’insussistenza dei requisiti all’adozione della coppia.







