Adozione internazionale

Ottenere l’idoneità

In Italia, l’Adozione internazionale è regolata dalla legge n° 184/83 così come modificata dalla legge 476/98 e dalla legge 149/01.

Secondo questa norma, le persone residenti in Italia  che intendono adottare un minore straniero residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge:

  • I coniugi devono essere sposati da almeno 3 anni o aver convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni.
  • La differenza di età tra i coniugi e l’adottato deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni. Questo limite può essere derogato per i coniugi che adottano due o più fratelli, se esiste già un figlio naturale minore in famiglia o quando uno solo dei due coniugi supera il limite massimo di età, in misura non superiore a 10 anni.
  • I coniugi devono essere idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

Letti i pareri e la relazione dei Servizi socio-assistenziali degli Enti locali, il Tribunale dei minori, previo ulteriore colloquio con un Giudice, dichiara l’idoneità o l’insussistenza dei requisiti all’adozione della coppia.