Suddivisione patrimonio

La ripartizione delle quote del testamento

Un aspetto molto importante legato al testamento,  riguarda il rapporto tra la quota di patrimonio che il testatore può conferire liberamente in eredità e quella che deve necessariamente riservare, per legge, ad alcune categorie di soggetti detti legittimari.

La quota di patrimonio spettante ai legittimari è definita quota di legittima: spetta al coniuge, ai figli e, in caso di assenza di questi ultimi, agli ascendenti, secondo delle proporzioni dipendenti dal numero degli stessi legittimari.

Le varie  possibilità di ripartizione:

Coniuge

Al coniuge è riservata la metà del patrimonio oltre i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e i diritti d’uso sui mobili che l’arredano.

In caso di presenza del solo coniuge
1/2 riserva del coniuge
1/2 disponibile
diritto di abitazione

Figli

Ai figli è riservata la metà del patrimonio nel caso di un solo figlio e i 2/3  in caso di più figli.

In caso di presenza di un solo figlio
1/2 riserva del figlio
1/2 disponibile
In caso di più figli
2/3 riserva dei figli
1/3 disponibile

Ascendenti

In caso di presenza di uno o due genitori, agli ascendenti è riservato 1\3 del patrimonio.

In caso di presenza di uno o due genitori (ascendenti)
1/3 riserva ascendenti
2/3 disponibile

Concorso tra più soggetti

In caso di concorso tra più soggetti le quote riservate variano a seconda degli attori coinvolti:

In caso di presenza del coniuge e di ascendenti
1/2 riserva del coniuge
1/4 ascendente
1/4 disponibile
diritto di abitazione
In caso di presenza del coniuge e di più figli
1/2 riserva dei figli
1/4 coniuge
1/4 disponibile
diritto di abitazione
In caso di coniuge e di un solo figlio
1/3 riserva figlio
1/3 riserva coniuge
1/3 disponibile
diritto di abitazione

Al fine di determinare l’effettiva quota complessiva da lasciare in eredità è necessario sommare i valori di tutti i beni posseduti donati in vita,  detrarre eventuali debiti e applicare criteri di legge relativi ai legittimari.

Nel caso in cui i legittimari facciano ricorso per una presunta violazione di legittima, sarà il tribunale ad accertare la validità del testamento. Il ricorso può essere presentato entro i dieci anni dal decesso di chi ha fatto testamento.