Un aspetto molto importante legato al testamento, riguarda il rapporto tra la quota di patrimonio che il testatore può conferire liberamente in eredità e quella che deve necessariamente riservare, per legge, ad alcune categorie di soggetti detti legittimari.
La quota di patrimonio spettante ai legittimari è definita quota di legittima: spetta al coniuge, ai figli e, in caso di assenza di questi ultimi, agli ascendenti, secondo delle proporzioni dipendenti dal numero degli stessi legittimari.
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio oltre i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e i diritti d’uso sui mobili che l’arredano.
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In caso di presenza del solo coniuge
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1/2 riserva del coniuge
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1/2 disponibile
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diritto di abitazione
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Ai figli è riservata la metà del patrimonio nel caso di un solo figlio e i 2/3 in caso di più figli.
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In caso di presenza di un solo figlio
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1/2 riserva del figlio
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1/2 disponibile
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In caso di più figli
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2/3 riserva dei figli
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1/3 disponibile
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In caso di presenza di uno o due genitori, agli ascendenti è riservato 1\3 del patrimonio.
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In caso di presenza di uno o due genitori (ascendenti)
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1/3 riserva ascendenti
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2/3 disponibile
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In caso di concorso tra più soggetti le quote riservate variano a seconda degli attori coinvolti:
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In caso di presenza del coniuge e di ascendenti
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1/2 riserva del coniuge
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1/4 ascendente
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1/4 disponibile
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diritto di abitazione
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In caso di presenza del coniuge e di più figli
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1/2 riserva dei figli
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1/4 coniuge
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1/4 disponibile
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diritto di abitazione
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In caso di coniuge e di un solo figlio
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1/3 riserva figlio
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1/3 riserva coniuge
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1/3 disponibile
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diritto di abitazione
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Al fine di determinare l’effettiva quota complessiva da lasciare in eredità è necessario sommare i valori di tutti i beni posseduti donati in vita, detrarre eventuali debiti e applicare criteri di legge relativi ai legittimari.
Nel caso in cui i legittimari facciano ricorso per una presunta violazione di legittima, sarà il tribunale ad accertare la validità del testamento. Il ricorso può essere presentato entro i dieci anni dal decesso di chi ha fatto testamento.