﻿{"id":139292,"date":"2017-03-09T07:00:11","date_gmt":"2017-03-09T06:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aibi.it\/ita\/?p=139292"},"modified":"2017-03-13T17:54:56","modified_gmt":"2017-03-13T16:54:56","slug":"adozioni-internazionali-genitori-si-diventa-il-dovere-di-diligenza-in-capo-allente-autorizzato-non-si-estende-alla-verifica-dello-stato-di-adottabilita-del-minore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aibi.it\/ita\/adozioni-internazionali-genitori-si-diventa-il-dovere-di-diligenza-in-capo-allente-autorizzato-non-si-estende-alla-verifica-dello-stato-di-adottabilita-del-minore\/","title":{"rendered":"Adozioni internazionali. &#8220;Genitori si diventa&#8221;:  Il dovere di diligenza in capo all\u2019Ente autorizzato non si estende alla verifica dello stato di adottabilit\u00e0 del minore"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-131308 size-full\" src=\"https:\/\/www.aibi.it\/ita\/images\/la-notte-delle-adozioni.jpg\" alt=\"la notte delle adozioni\" width=\"400\" height=\"286\" data-id=\"131308\" srcset=\"https:\/\/www.aibi.it\/ita\/images\/la-notte-delle-adozioni.jpg 400w, https:\/\/www.aibi.it\/ita\/images\/la-notte-delle-adozioni-150x107.jpg 150w, https:\/\/www.aibi.it\/ita\/images\/la-notte-delle-adozioni-300x215.jpg 300w, https:\/\/www.aibi.it\/ita\/images\/la-notte-delle-adozioni-77x55.jpg 77w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/p>\n<p><strong>Dopo le assurde dichiarazioni dell\u2019ex vicepresidente della CAI, Silvia Della Monic<\/strong>a (rilasciate nel corso della puntata dello scorso 21 febbraio della trasmissione \u201cRestate Scomodi\u201d di Radio Uno): \u201c<em>Gli enti autorizzati sono associazioni che hanno il compito di assicurare l\u2019adottabilit\u00e0 dei bambini. \u00c8 loro compito verificare sul posto, perch\u00e9 il quel momento, in quelle attivit\u00e0, rappresentano lo Stato italiano\u2026\u201d <\/em>e ancora<em> \u201cCi sono funzioni delegate dallo Stato italiano, quindi in quel momento sono pubblici ufficiali. Devono svolgere nei Paesi di origine delle ricerche sociali, devono assicurare le famiglie che i bambini che adotteranno siano adottabili e naturalmente porre in discussione quello che viene presentato come verbo nel Paese di origine\u201d, <\/em><strong>da pi\u00f9 parti vengono pubblicate precisazioni di ci\u00f2 che, invece, la legge e le convenzioni internazionali prevedono.<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 veramente preoccupante, dunque, che <strong>l\u2019ex vicepresidente CAI ignori leggi e convenzioni cos\u00ec fondanti<\/strong> e che, soprattutto, non abbia in un secondo momento corretto le sue stesse dichiarazioni. Del resto sono <strong>frasi che rendono efficacemente l\u2019idea dello stato di totale confusione<\/strong> in cui versa in Italia l\u2019adozione internazionale da circa 3 anni.\u00a0<strong>\u00a0<\/strong>Quello che segue \u00e8 la ricostruzione del quadro legislativo, compiti e doveri degli enti autorizzati che fa l\u2019avvocato <strong>Heidi Barbara Heilegger, pubblicata sul sito di \u201c<a href=\"http:\/\/www.genitorisidiventa.org\/notiziario\/la-responsabilit%C3%A0-civile-degli-enti\">Genitori si diventa<\/a>\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><em>Sempre pi\u00f9 spesso al centro dei dibattiti che riguardano l&#8217;adozione internazionale ci sono loro, gli enti autorizzati. Protagonisti di inchieste dai risvolti inquietanti, quando non travolti dagli scandali, vengono comprensibilmente guardati con sospetto dagli aspiranti genitori adottivi. La sensazione diffusa \u00e8 che le coppie vivano spesso come un \u201csalto nel buio\u201d la fase del conferimento dell\u2019incarico.<\/em><\/p>\n<p><em>E\u2019 un dato che deve interrogarci profondamente perch\u00e9 il periodo dell&#8217;attesa, anche in ragione della sua durata sempre maggiore, ha un ruolo centrale nell&#8217;iter adottivo. Si tratta di una fase delicata, in cui la coppia, pur se gi\u00e0 valutata idonea, ha comunque bisogno di essere sostenuta, aiutata a vivere questo tempo come risorsa, un&#8217;opportunit\u00e0 per potersi finalmente focalizzare, libera dalla pressione legata alla fase valutativa, sui bisogni del minore, rivedendo e spesso ridimensionando le proprie aspettative.<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;attesa, infatti, sempre ed in ogni ambito, pur con le dovute differenze individuali, comporta ansia, tensione, incertezza. Si tratta di un coacervo di emozioni, senz&#8217;altro articolato e complesso, che \u00e8 fondamentale trasformare in periodo utile, fatto di tenerezza, denso di riflessioni che possono tornare come sollievo nei primi momenti sovente incerti del primo incontro. Un\u2019attesa fatta invece di angosce crescenti, inciampi, blocchi, sensazioni di incertezza e sfiducia pu\u00f2, di fatto, aggravare anche il post-adozione.<\/em><\/p>\n<p><em>Conoscere e comprendere la natura, sotto il profilo strettamente civilistico, del legame che si instaura tra la coppia e l&#8217;ente, non \u00e8, dunque, solo un problema giuridico, ma assume una valenza di pi\u00f9 ampio respiro.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>Il mandato di rappresentanza<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Nelle fonti internazionali (la Convenzione dell&#8217;Aia del 1993) e nella legge statale (la legge n. 184\/83 con le modifiche successivamente apportate dalle leggi n. 476\/98 e 149\/01) il periodo che va dall&#8217;emissione del decreto di idoneit\u00e0 all&#8217;ingresso in Italia con il minore adottato \u00e8 disciplinato in modo frammentario, disorganico. Il compito di colmare le lacune e fornire risposte compete allora al codice civile.<\/em><\/p>\n<p><em>Cominciamo col dire che l&#8217;atto di conferimento di incarico all&#8217;ente ha la natura giuridica di un contratto, nella specie del mandato con rappresentanza. La rilevanza pubblica della funzione a cui l&#8217;ente assolve non intacca il nucleo essenziale del contratto che resta regolamentato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile.<\/em><\/p>\n<p><em>Di regola il mandato \u2013 la cui forma deve essere necessariamente scritta &#8211; pu\u00f2 essere a titolo gratuito oppure oneroso. Nel caso di specie \u00e8 senz&#8217;altro oneroso anche se la determinazione del corrispettivo a carico del mandante (la coppia) non \u00e8 affidata alla libera discrezionalit\u00e0 del mandatario (l&#8217;ente), ma deve rispettare i limiti fissati dalla Commissione Adozioni Internazionale.<\/em><\/p>\n<p><em>Secondo l&#8217;art. 32 della Convenzione dell&#8217;Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale dei minori, a cui l&#8217;Italia ha aderito: \u201cnon \u00e8 consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell&#8217;adozione. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell&#8217;adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>La coppia, in qualit\u00e0 di mandante, pu\u00f2 revocare l&#8217;incarico in qualunque momento, senza che vi sia la necessit\u00e0 di esplicitarne la ragione, fermo restando l&#8217;obbligo di rimborsare all&#8217;ente i costi sostenuti previa esibizione dell&#8217;idonea documentazione giustificativa. Dal canto suo, invece, l&#8217;ente, in qualit\u00e0 di mandatario, pu\u00f2 rinunciare all&#8217;incarico solo per giusta causa: la casistica \u00e8 potenzialmente assai eterogenea, infatti la \u201cgiusta causa\u201d \u201cpu\u00f2 consistere sia in fattori subiettivi, e cio\u00e8 in comportamenti propri del mandante, sia in avvenimenti obiettivi che ostacolino il normale svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 gestoria; in entrambi i casi comunque deve trattarsi di avvenimenti oggettivamente rilevanti\u201d (Tribunale di Napoli, sentenza 27.04.2009).<\/em><\/p>\n<p><em>Si pensi, solo per fare un esempio tra i molti possibili, al blocco delle adozioni internazionali nei Paesi in cui l&#8217;ente opera. In assenza di una giusta causa la rinuncia potrebbe dar luogo ad inadempimento contrattuale con conseguente obbligo di risarcire i danni (il risarcimento del danno \u00e8 lo strumento attraverso il quale, nel nostro diritto civile, si chiede la riparazione di un pregiudizio, non necessariamente solo economico). L&#8217;ente ovviamente potr\u00e0 inserire nel contratto, come spesso poi accade, una specifica clausola che preveda la possibilit\u00e0 di rinunciare all&#8217;incarico in casi ad hoc, ad esempio nell&#8217;ipotesi in cui la coppia rifiuti l&#8217;abbinamento proposto senza giustificato motivo (in caso di contestazione, la sussistenza del giustificato motivo dovr\u00e0 essere accertata in sede giudiziaria).<\/em><\/p>\n<p><em><strong>Obbligo di mezzi, non di risultato<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Occorre anche chiarire come la principale obbligazione dell&#8217;ente sia un&#8217;obbligazione di mezzi ossia una prestazione conforme al criterio di diligenza e non di risultato. L&#8217;oggetto dell&#8217;obbligazione d&#8217;altra parte non potrebbe in alcun modo essere quello di assicurare alla coppia l&#8217;adozione di un minore straniero, sia perch\u00e9 non esiste, notoriamente, un diritto ad adottare, cos\u00ec come non esiste pi\u00f9 in generale il diritto ad avere un figlio, sia perch\u00e9, in termini pi\u00f9 prosaici, le richieste di adozione superano spesso il numero di minori adottabili internazionalmente (a meno che non si tratti di bambini gi\u00e0 in et\u00e0 scolare o preadolescenziale o con importanti patologie).<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;ente, tuttavia, non dovr\u00e0 accettare l&#8217;incarico qualora sia gi\u00e0 consapevole di non poter adempiervi in un periodo di tempo ragionevole, ragionevolezza che, chiaramente, va rapportata a dati oggettivi, non certo modulati sulle esigenze o aspettative della coppia. In caso contrario l&#8217;ente potrebbe dover giuridicamente rispondere per la propria negligenza o malafede nell&#8217;accettare un mandato gi\u00e0 sapendo di non poterlo assolvere in un lasso di tempo accettabile.<\/em><\/p>\n<p><em>Secondo le linee guida per l&#8217;ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozioni di minori stranieri del 2005 il numero dei conferimenti di incarico accettabili \u201cdeve essere tale da non superare la capacit\u00e0 di gestione\u201d dell&#8217;Ente, tenendo conto delle procedure in corso e di quelle che si definiscono nell&#8217;intervallo di tempo considerato.[1]<\/em><\/p>\n<p><em>D&#8217;altra parte, affermare che l&#8217;ente non risponde per il mancato conseguimento del \u201crisultato\u201d (doverosamente tra virgolette), non equivale a sostenere che sia esente da qualunque responsabilit\u00e0 sul piano giuridico.<\/em><\/p>\n<p><em>Oltre a quella gi\u00e0 citata, un&#8217;ulteriore ipotesi di responsabilit\u00e0 potrebbe derivare dal condizionare l&#8217;accettazione dell&#8217;incarico alla rinuncia da parte della coppia alla domanda di adozione nazionale, dal momento che la legge non solo non contempla questa possibilit\u00e0, ma anzi le gi\u00e0 citate linee guida del 2005 consentono alla coppia di tenere in vita entrambi i percorsi, nazionale ed internazionale, fino al deposito del dossier presso l&#8217;Autorit\u00e0 straniera.<\/em><\/p>\n<p><em>La responsabilit\u00e0 dell&#8217;ente pu\u00f2 configurarsi non solo all&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico e dunque nella fase precontrattuale, ma anche durante lo svolgimento del mandato. In linea generale potr\u00e0 esserci responsabilit\u00e0 ogniqualvolta l&#8217;Ente non operi con la dovuta diligenza alle proprie prestazioni oppure violi il principio della buona fede nell&#8217;adempimento. Il mancato rispetto dell&#8217;obbligo di informazione nei confronti della coppia rappresenta certamente il pi\u00f9 emblematico esempio di violazione di questo principio.<\/em><\/p>\n<p><em>All&#8217;Ente compete, infatti, l&#8217;arduo compito di raccogliere tutte le informazioni relative all&#8217;et\u00e0, alla storia del minore, alle cause dell&#8217;abbandono, ove note, alle sue condizioni di vita e di salute fisica e psicologica, trasmettendole tempestivamente alla coppia. Il mancato invio delle informazioni o l&#8217;invio di informazioni errate, se imputabile all&#8217;operato negligente dell&#8217;Ente, configura un&#8217;ipotesi di responsabilit\u00e0 contrattuale.<\/em><\/p>\n<p><em>Parimenti responsabile sar\u00e0 l&#8217;Ente che ometta, nasconda o attenui informazioni relative al minore di cui sia venuto in qualunque modo a conoscenza. La ragione \u00e8 evidente: informazioni puntuali, corrette aiuteranno i futuri genitori ad esprimere un consenso consapevole, permettendogli di comparare le loro risorse con i bisogni del minore che presumibilmente diventer\u00e0 loro figlio.<\/em><\/p>\n<p><em>Naturalmente nulla potr\u00e0 imputarsi all&#8217;ente ove la carenza di informazioni (o l&#8217;informazione falsa) non dipenda dall&#8217;operato negligente o addirittura in malafede dell&#8217;Ente bens\u00ec dalla mancata trasmissione o dall&#8217;invio di informazioni forvianti da parte dell&#8217;Autorit\u00e0 straniera la cui attendibilit\u00e0 non possa essere verificata neppure tramite l&#8217;intervento dei referenti in loco dell&#8217;Ente.<\/em><\/p>\n<p><em>Sar\u00e0 compito dell&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria eventualmente investita del caso accertare se l&#8217;Ente abbia operato con leggerezza trascurando di richiedere all&#8217;Autorit\u00e0 straniera l&#8217;aggiornamento del dossier relativo al minore o di verificare, per quanto possibile, la veridicit\u00e0 delle informazioni fornite o non sia piuttosto esso stesso vittima delle colposa quando non dolosa omissione di dati importanti da parte dell&#8217;Autorit\u00e0 straniera.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>L&#8217;accertamento dello stato di abbandono<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il dovere di diligenza in capo all&#8217;Ente non si estende, invece, alla verifica dello Stato di adottabilit\u00e0 del minore che resta appannaggio dell&#8217;Autorit\u00e0 straniera deputata allo scopo. In Italia, ad esempio, la dichiarazione di adottabilit\u00e0 compete al Tribunale per i Minorenni che la dichiara previa verifica dello stato di abbandono del minore ossia quando quest&#8217;ultimo sia privo, per qualsivoglia ragione purch\u00e9 di carattere non transitorio, di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.<\/em><\/p>\n<p><em>A stabilirlo \u00e8 la gi\u00e0 citata Convenzione dell&#8217;Aja, in particolare l&#8217;art. 4 che recita: \u201cle adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorit\u00e0 competenti dello Stato d\u2019origine: a) hanno stabilito che il minore \u00e8 adottabile\u201d . Colpisce peraltro come in riferimento al minore da adottare la Convenzione non utilizzi il concetto di abbandono, ma opti per la pi\u00f9 generica espressione \u201cminore adottabile\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Del resto le lettere c) e d) dell&#8217;art. 4 prevedono tra i presupposti dell&#8217;adottabilit\u00e0 gli eventuali consensi prestati dai soggetti legittimati (tra cui il minore ove capace di discernimento), consensi che devono essere liberi, consapevoli e non coartati. Si tratta di un prospettiva differente da quella adottata nel nostro ordinamento che privilegia, invece, una nozione oggettiva dello stato di abbandono del minore senza concessione alcuna all&#8217;elemento volontaristico.<\/em><\/p>\n<p><em>Ad ogni buon conto, l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di una situazione di abbandono irreversibile (pur nella accezione accolta dalla Convenzione) da parte di un\u2019autorit\u00e0 pubblica dello Stato si propone anche di garantire che il minore non venga rapito alla famiglia di origine o sottratto alla struttura ospitante. Il coinvolgimento degli Enti in questa fase non solo non \u00e8 previsto, ma \u2013 almeno a parere della scrivente \u2013 potrebbe addirittura rivelarsi pericoloso non assicurando che la verifica dello stato di adottabilit\u00e0 conservi il suo carattere neutrale.<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;Ente, dunque, si limiter\u00e0 a verificare che dalla documentazione in proprio possesso il minore risulti adottabile. Anche se forse nessun sistema \u00e8 immune dal rischio di abusi o violazioni, affidare la verifica dello stato di abbandono all&#8217;Autorit\u00e0 straniera competente resta al momento quello pi\u00f9 idoneo ad arginare la possibilit\u00e0 che l&#8217;iter sia inquinato da contropartite o interessi economici da parte di soggetti terzi.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>Conclusioni<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il fatto che gli Enti possano ed anzi debbano rispondere per violazione del principio di buona fede nell&#8217;adempimento del mandato, non potendosi certo accettare l&#8217;idea che operino in una sorta di zona franca del diritto, non autorizza a puntare il dito contro di loro ogniqualvolta il minore adottato non rispecchi le proprie aspettative o disattenda i propri desideri. La genitorialit\u00e0 in qualche modo \u00e8 sempre anche, sebbene non soltanto, una salto senza rete, e ci\u00f2, credo, valga ancor pi\u00f9 per quella adottiva in ragione del vissuto difficile, spesso ignoto persino a loro stessi, che i minori adottabili recano con s\u00e9.<\/em><\/p>\n<p><em>La scelta dell&#8217;Ente non \u00e8 facile: ciascuno ha differenti priorit\u00e0. La preferenza accordata non \u00e8 mai esclusivamente frutto di valutazioni razionali, ma riflette le proprie inclinazioni, speranze, paure, in una parola il proprio \u201csentire\u201d. Per questo motivo consigliare le coppie al momento della scelta \u00e8 rischioso. Penso, tuttavia, che dall&#8217;Ente si debba quantomeno pretendere trasparenza e seriet\u00e0, requisiti che spesso si traducono nel fornire alla coppia, a costo di disilluderla e magari allontanarla, un&#8217;immagine veritiera, non necessariamente drammatica, ma neppure edulcorata della realt\u00e0 dei minori adottabili internazionalmente.<\/em><\/p>\n<p><em>[1] A seguito dell&#8217;entrata in vigore della Delibera 13\/2008\/SG il documento &#8220;Linee guida per l&#8217;ente autorizzato&#8221; di cui alla Delibera n. 3\/2005\/SG (Linee Guida) avrebbe dovuto essere modificato, ma non risulta che si sia ancora provveduto. Ad ogni modo le citate Linee Guida sintetizzano criteri tutt&#8217;ora condivisibili.<\/em><\/p>\n<p>Fonte: Genitori si diventa<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo le assurde dichiarazioni dell\u2019ex vicepresidente della CAI, Silvia Della Monica (\u201c<em>Gli enti autorizzati sono associazioni che hanno il compito di assicurare l\u2019adottabilit\u00e0 dei bambini. \u00c8 loro compito verificare sul posto, perch\u00e9 il quel momento, in quelle attivit\u00e0, rappresentano lo Stato italiano\u2026\u201d) <\/em>da pi\u00f9 parti vengono pubblicate precisazioni di ci\u00f2 che, invece, la legge e le convenzioni internazionali prevedono. 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