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{"id":140942,"date":"2017-04-28T11:34:44","date_gmt":"2017-04-28T09:34:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aibi.it\/ita\/?p=140942"},"modified":"2017-05-04T18:59:19","modified_gmt":"2017-05-04T16:59:19","slug":"affido-obbligo-di-ascolto-delle-famiglie-affidatarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aibi.it\/ita\/affido-obbligo-di-ascolto-delle-famiglie-affidatarie\/","title":{"rendered":"Affido. Obbligo di ascolto delle famiglie affidatarie da parte dei Tribunali dei Minori"},"content":{"rendered":"<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-140932\" src=\"https:\/\/www.aibi.it\/ita\/images\/tavolo-affido-400x286.jpg\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"286\" data-id=\"140932\" srcset=\"https:\/\/www.aibi.it\/ita\/images\/tavolo-affido-400x286.jpg 400w, https:\/\/www.aibi.it\/ita\/images\/tavolo-affido-400x286-150x107.jpg 150w, https:\/\/www.aibi.it\/ita\/images\/tavolo-affido-400x286-300x215.jpg 300w, https:\/\/www.aibi.it\/ita\/images\/tavolo-affido-400x286-77x55.jpg 77w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>Carissime famiglie,<\/strong><\/p>\n<p>come forse gi\u00e0 sapete, con <strong>la legge 173 del 19 ottobre 2015<\/strong> sono state apportate alcune modifiche alla legge 184\/83 sull\u2019affido familiare.<\/p>\n<p>In particolare rileviamo che \u00e8 stato introdotto il diritto alla continuit\u00e0 degli affetti dei bambini e dei ragazzi in affidamento familiare per assicurare <strong>\u201cla continuit\u00e0 delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l\u2019affidamento\u201d<\/strong> con gli affidatari anche nei casi in cui il minore \u201cfa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un\u2019altra famiglia o sia adottato da altra famiglia\u201d.<\/p>\n<p><strong>Prevede anche che gli affidatari, se in possesso dei requisiti per l\u2019adozione di cui all\u2019art. 6 della legge 184\/83, possano chiedere di adottare i minori<\/strong> qualora dichiarati adottabili durante il periodo dell\u2019affidamento.<\/p>\n<p>Inoltre il legislatore ha inteso <strong>valorizzare il ruolo degli affidatari in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilit\u00e0 genitoriale, di affidamento e di adottabilit\u00e0 relativi al minore affidato, prevedendo l\u2019obbligo del loro ascolto da parte del giudice<\/strong>\u00a0 (pena la nullit\u00e0 del procedimento)\u00a0 e la possibilit\u00e0 di presentare memorie.[1]\n<p>Questa ultima importante novit\u00e0, \u00e8 stata, e lo \u00e8 ancora, oggetto di confronto e di dibattito nel mondo giuridico e tra gli operatori pubblici e privati che si occupano di affidamento familiare.<\/p>\n<p>Come <strong>Tavolo Nazionale delle Associazioni\/Reti familiari per l\u2019affido vi scriviamo questa \u201clettera aperta\u201d<\/strong> per parteciparvi quanto finora \u00e8 emerso da questo confronto. Queste note \u00a0rappresentano una \u201cprima riflessione\u201d sul tema dell\u2019ascolto e fa seguito al documento pi\u00f9 ampio di commento alla legge 173\/2015, gi\u00e0 realizzato l\u2019anno scorso in collaborazione con il Coordinamento nazionale servizi affidi.[2]\n<p>Partendo da una nostra lettura della legge abbiamo provato a mettere in fila alcune questioni relative ad aspetti concreti in cui si formalizza la convocazione ed il successivo colloquio con il giudice, in quanto le prime applicazioni delle norme da parte dei tribunali per i minorenni, hanno evidenziato modalit\u00e0 di svolgimento delle audizioni diversificate.[3]\n<p><strong>Il fine di questa lettera \u00e8 di fornire agli affidatari un quadro di sintesi delle novit\u00e0 introdotte<\/strong> e degli strumenti che gli sono stati riconosciuti per contribuire al perseguimento del miglior interesse del minore accolto<\/p>\n<p><strong>La convocazione degli affidatari da parte del giudice<\/strong><\/p>\n<p>Innanzitutto la legge afferma che il giudice deve convocare gli affidatari, per ascoltarli, prima di decidere sul futuro dei minori da loro accolti.<\/p>\n<p>Prima dell\u2019approvazione della legge 173\/2015 l\u2019ascolto degli affidatari era \u201cprevisto, ma non sempre attuato, oppure veniva realizzato tramite i servizi sociali che riportavano al Giudice il pensiero degli affidatari. Ora la mancata convocazione o l\u2019ascolto indiretto degli affidatari rendono nullo il procedimento.<\/p>\n<p>L\u2019esperienza ha dimostrato gli effetti positivi di tali audizioni rivelatesi molto utili ai fini della valutazione dell\u2019effettiva situazione del minore e delle decisioni conseguenti da parte dei giudici.<\/p>\n<p>Occorre innanzitutto evidenziare che la norma non indica quale sia l\u2019oggetto dell\u2019audizione degli affidatari. Il contenuto di tali audizioni, dipende altres\u00ec dal tipo di procedimento in cui lo stesso \u00e8 effettuato (procedimenti in materia di responsabilit\u00e0 genitoriale, di affidamento, adottabilit\u00e0).<\/p>\n<p>L\u2019attuale prevalente orientamento, sulla base delle riflessioni finora espresse da pi\u00f9 soggetti, propende per ritenere che la legge non riconosca agli affidatari il ruolo di \u201cparte processuale\u201d.<\/p>\n<p>Lo sono il Pubblico Ministero, i genitori ed il minore legalmente rappresentato dal tutore e\/o dal curatore.<\/p>\n<p>Il non essere parte processuale comporta il non poter fare ricorso, da parte degli affidatari, avverso ai provvedimenti della Magistratura.<\/p>\n<p>Una seconda novit\u00e0 della legge \u00e8 la possibilit\u00e0 da parte degli affidatari di presentare al giudice memorie sull\u2019andamento dell\u2019affidamento, con le quali rappresentare ogni circostanza utile a documentare la situazione del minore e i legami affettivi da lui sviluppati nel corso dell\u2019affidamento<\/p>\n<p>Essi possono quindi interloquire direttamente con la magistratura come titolari di un diritto, e non di meri fruitori di una concessione discrezionale da parte del singolo magistrato.<\/p>\n<p><strong>La finalit\u00e0 dell\u2019ascolto<\/strong><\/p>\n<p>La finalit\u00e0 dell\u2019ascolto degli affidatari \u00e8 quella di fornire all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria una conoscenza complessiva del minore. In tal modo le decisioni dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria\u00a0 potranno fondarsi su di una base di conoscenza pi\u00f9 ampia con riferimento, in particolare, alla situazione del minore presso gli affidatari.<\/p>\n<p><strong>A titolo esplicativo segnaliamo quindi l\u2019esigenza di fornire:<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 informazioni riguardanti la sua vita quotidiana: le sue relazioni con i componenti la famiglia affidataria anche allargata, con la rete amicale, con gli insegnanti ed i compagni di scuola, le attivit\u00e0 ricreative\/sportive da lui praticate;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 notizie sui rapporti con la famiglia d\u2019origine, la frequenza degli incontri, il comportamento ed il vissuto del minore al riguardo, riportando, per quanto possibile, fatti e non solo impressioni.<\/p>\n<p>Comunicare esperienze, fatti e vissuti, \u00e8 utile al giudice per comprendere in modo approfondito la situazione, permettendogli una valutazione che tenga conto di tutti i diversi fattori in gioco.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 anche accadere che il giudice richieda agli affidatari la loro disponibilit\u00e0 a continuare l\u2019accoglienza del minore loro affidato o a proporsi quale famiglia adottiva, qualora il minore venisse dichiarato adottabile<\/p>\n<p>\u00c8 importante che la famiglia sia preparata a rispondere, esprimendo liberamente le proprie disponibilit\u00e0 o indisponibilit\u00e0 e motivazioni, sia al proseguimento dell\u2019affido, anche di lunga durata, o ad una eventuale disponibilit\u00e0 all\u2019adozione, senza timore di subire condizionamenti.<\/p>\n<p>Desideriamo ancora ricordare che quanto espresso dagli affidatari in merito al proseguimento dell\u2019affido o all\u2019eventuale adozione, nel corso dell\u2019audizione, non dovrebbe in alcun modo inficiare i rapporti degli affidatari con il bambino, o con la sua famiglia di origine.<\/p>\n<p><strong>Chi deve essere ascoltato<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019equiparazione tra affidatari e collocatari costituisce il riconoscimento normativo del fatto che,\u00a0 sia la famiglia affidataria che quella in cui i servizi sociali \u201ccollocano\u201d i minori, devono essere ascoltate obbligatoriamente dal giudice essendo irrilevante che il decreto di affido emesso dal Tribunale non contenga il nome degli affidatari ma disponga l\u2019affido all\u2019ente territoriale con \u201ccollocamento\u201d presso una famiglia affidataria individuata dai servizi sociali.<\/p>\n<p><strong>Da chi devono essere ascoltati<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019audizione degli affidatari pu\u00f2 essere effettuata sia da parte di un giudice togato che di un giudice onorario.<\/p>\n<p>\u00c8 possibile che il giudice ritenga che all\u2019audizione debba partecipare il difensore della famiglia di origine, al fine di attuare un contradditorio pieno con i destinatari dei provvedimenti limitanti la responsabilit\u00e0 genitoriale.<\/p>\n<p>In tali casi, si auspica, che l\u2019audizione venga svolta \u00a0ponendo grande attenzione alle esigenze di riservatezza della famiglia affidataria.<\/p>\n<p>Nelle specifiche situazioni in cui \u00e8 necessario continuare a tenere riservata l\u2019identit\u00e0 degli affidatari,\u00a0 potrebbe essere proposto un loro \u201cascolto protetto\u201d, al fine di evitare contatti tra adulti, ma salvaguardando allo stesso tempo il diritto alla difesa della famiglia di origine, attraverso un contradditorio preventivo, e cio\u00e8 consentendo alla difesa di proporre al giudice domande da porre agli affidatari.<\/p>\n<p>Si fa presente che nel procedimento, i minori sono rappresentati dal curatore e\/o dal tutore \u00a0che ne tutela il superiore interesse.<\/p>\n<p><strong>La deposizione degli affidatari<\/strong><\/p>\n<p>Al termine del colloquio \u00e8 bene che la deposizione sia sottoscritta dagli affidatari stessi.<\/p>\n<p>Quando una famiglia \u00e8 accompagnata dal rappresentante di una Associazione da lei indicata, \u00e8 possibile che il Giudice chieda anche ad esso di sottoscrivere le dichiarazioni.<\/p>\n<p><strong>Cosa sono le memorie che si possono presentare<\/strong><\/p>\n<p>Gli affidatari possono presentare in qualsiasi momento delle memorie, cio\u00e8 una comunicazione scritta (meglio se con deposito presso la cancelleria del Tribunale per i minorenni o con raccomandata con ricevuta di ritorno) al giudice competente sul minore, quando nel corso dell\u2019affidamento si verificano fatti gravi che a parere degli affidatari stessi devono essere portati urgentemente a conoscenza del magistrato, oltre che del Servizio.<\/p>\n<p>\u00c8 utile evidenziare che\u00a0 le dichiarazione rese dagli affidatari e le memorie presentate,\u00a0 costituiscono parte degli atti del procedimento e quindi che saranno visionate dalle altre parti (curatore e\/o tutore del minore, legale dei genitori d\u2019origine, pubblico ministero).<\/p>\n<p>Per le particolari situazioni protette in cui l&#8217;identit\u00e0 degli affidatari non deve essere divulgata, \u00e8 possibile concordare con i servizi sociali e l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria modalit\u00e0 di audizione degli affidatari e di presentazioni delle memorie che garantiscano l\u2019anonimato degli stessi; ad esempio il tutore in alcune realt\u00e0 sottoscrive una dichiarazione in cui afferma di essere a conoscenza dell\u2019identit\u00e0 degli affidatari.<\/p>\n<p><strong>La partecipazione delle Associazioni alle audizioni<\/strong><\/p>\n<p>La legge 184\/83 e successive modifiche stabilisce che \u201cil servizio sociale, nell\u2019ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessit\u00e0 del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalit\u00e0 pi\u00f9 idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell\u2019opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari\u201d.<\/p>\n<p>Anche se non espressamente previsto dalla legge 173\/15, si ritiene, che proprio in questa fase delicata, la famiglia che lo desidera, possa chiedere di essere assistita dal rappresentante dell\u2019associazione, nell\u2019audizione presso l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p>Non essendoci per\u00f2 una norma che lo imponga, e possibile che alcuni giudici manifestino il loro dissenso a questa presenza durante l\u2019audizione.<\/p>\n<p>Carissimi,<\/p>\n<p>come gi\u00e0 scritto, queste indicazioni sono dei suggerimenti.<\/p>\n<p>\u00c8 possibile che nelle vostre convocazioni vi siate gi\u00e0 imbattuti in altri problemi, o questo potr\u00e0 avvenire ancora.<\/p>\n<p>Vi invitiamo a segnalarceli cos\u00ec come se incontrate buone prassi attuate da qualche Giudice.<\/p>\n<p>L\u2019ascolto degli affidatari \u00e8 una parte del percorso dell\u2019affido, che \u00e8 un progetto molto pi\u00f9 ampio.<\/p>\n<p>Ma \u00e8 una opportunit\u00e0 che la legge oggi vi da, che va nella direzione di riconoscere sempre pi\u00f9 il ruolo insostituibile delle famiglie affidatarie come risposta ai bisogni dei bambini e dei ragazzi in difficolt\u00e0 per offrir loro un\u2019accoglienza familiare.<\/p>\n<p><strong>LE ASSOCIAZIONI\/RETI DEL TAVOLO NAZIONALE AFFIDO<\/strong><\/p>\n<p>AIBI (Associazione Amici dei Bambini), ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), Ass. COMETA, Ass. COMUNIT\u00c0 PAPA GIOVANNI XXIII, Ass. FAMIGLIE PER L\u2019ACCOGLIENZA, BATYA (Associazione per l&#8217;Accoglienza, l&#8217;Affidamento e l&#8217;Adozione), Ass. Naz. FAMIGLIE NUMEROSE, CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili),\u00a0 CNCA (Coordinamento Nazionale Comunit\u00e0 di Accoglienza), Coord. AFFIDO ROMA (Coordinamento degli Organismi del Privato Sociale iscritti all\u2019albo per l\u2019affido del Comune di Roma), Coordinamento CARE, COREMI \u2013 FVG (Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia),\u00a0 PROGETTO FAMIGLIA (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia),\u00a0 UBI MINOR (Coordinamento Toscano per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi).<\/p>\n[1] &#8211; Art. 2 legge 173\/2015, comma 1. All&#8217;articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983,\u00a0 n. 184, e successive\u00a0 modificazioni,\u00a0 l&#8217;ultimo\u00a0 periodo\u00a0 \u00e8 sostituito\u00a0\u00a0 dal seguente: \u00abL&#8217;affidatario o l&#8217;eventuale famiglia\u00a0 collocataria\u00a0 devono essere convocati, a pena di\u00a0 nullit\u00e0,\u00a0 nei\u00a0 procedimenti\u00a0 civili\u00a0 in materia\u00a0 di\u00a0 responsabilit\u00e0\u00a0 genitoriale,\u00a0 di\u00a0\u00a0 affidamento\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 di adottabilit\u00e0 relativi\u00a0 al\u00a0 minore\u00a0 affidato\u00a0 ed\u00a0 hanno\u00a0 facolt\u00e0\u00a0 di presentare memorie scritte nell&#8217;interesse del minore\u00bb.<br \/>\n[2] &#8211; Tavolo nazionale affido e Coordinamento Nazionale Servizi Affido \u201cUna legge che mette al centro la tutela del diritto dei minori affidati alla continuit\u00e0 affettiva. Prime riflessioni sulle modifiche introdotte L. 173\/2015 \u201cModifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuit\u00e0 affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare\u201d, gennaio 2016.<br \/>\n[3] Si ricorda che la legge 173 all\u2019art. 1 comma 5, prevede l\u2019ascolto del minore \u201cche ha compiuto gli anni 12 o anche di et\u00e0 inferiore se capace di discernimento\u201d ai fini delle decisioni che il giudice dovr\u00e0 assumere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><strong>\u201cLettera aperta\u201d del Tavolo Nazionale delle Associazioni\/Reti familiari per l\u2019affido<\/strong> \u2013 di cui Ai.Bi. fa parte \u2013 alle famiglie affidatarie per condividere una \u201cprima riflessione\u201d sul tema dell\u2019ascolto delle famiglie da parte dei Tribunali per i minorenni. <strong>La legge 173 del 19 ottobre 2015<\/strong> ha introdotto alcune modifiche alla legge 184\/83 sull\u2019affido familiare. In particolare, ha previsto <strong>l\u2019obbligo del loro ascolto da parte del giudice<\/strong>, pena la nullit\u00e0 del procedimento.<\/p>\n","protected":false},"author":102,"featured_media":140932,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[71],"tags":[],"class_list":["post-140942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-aibinews"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.4 (Yoast SEO v27.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Affido. Obbligo di ascolto delle famiglie affidatarie da parte dei Tribunali dei Minori - Ai.Bi. 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