Genitori malevoli. Cosa succede se un genitore separato impedisce all’altro di vedere i figli con ogni mezzo?

Qualora dai comportamenti del genitore, derivi “un pregiudizio alla crescita serena ed equilibrata del figlio”,  il giudice potrà propendere nella sua decisione per l’affido esclusivo

Quando un matrimonio giunge al termine, ad essere coinvolta non è solo la coppia, ma anche i figli, che qualora presenti, si troveranno ad affrontare nuove dinamiche familiari a cui doversi abituare, per non parlare del sentimento di frustrazione e sofferenza causato dalla rottura del legame familiare.

Non sempre mamma e papà giungono ad una separazione pacificamente e di comune accordo. Può accadere infatti che, uno dei due partner o ex partner, durante la separazione, il divorzio o anche in un momento successivo, attuino comportamenti volti a ferire l’altro e per giungervi utilizzino il rapporto con i figli. Un atteggiamento che, evidentemente, non incide solo sull’ex coniuge, ma anche sullo sviluppo emotivo e psico fisico dei ragazzi.

La sindrome della madre malevola: di cosa si tratta?

Tale atteggiamento viene denominato: “sindrome della madre (o del padre) malevola/o”. A parlarne è il web magazine giuridico “La Legge per tutti” che spiega:

La sindrome della madre malevola, teorizzata per la prima volta dallo psicologo Ira Turkat, si caratterizza per i seguenti atteggiamenti:

–        negare all’altro genitore la visita dei figli;

–        impedire ogni forma di comunicazione per quanto riguarda le attività scolastiche ed extrascolastiche in modo tale che l’ex coniuge non possa partecipare a nessun evento;

–        mentire ripetutamente a tutti: psicologi, avvocati, familiari, ecc.;

–        non essere affetti da alcun disturbo mentale;

–        punire l’ex in tutti i modi, anche coinvolgendo altre persone.

 

In presenza della sindrome a chi verranno affidati i figli? 

Seppure, in caso di separazione e di divorzio, il nostro ordinamento propende per affidare i figli ad entrambi i genitori, in maniera condivisa, in modo da continuare a concordare assieme le decisioni sulla loro educazione, esistono casi in cui tale opportunità non è possibile da realizzare. In questi casi (eccezionali) il giudice dispone l’affido esclusivo.

Tale tipologia di affido, spiega La Legge per Tutti: “è prevista se la madre o il padre si rivela completamento inadatta/o al ruolo educativo – in tali casi- il genitore non affidatario esercita comunque il diritto di visita, partecipa alle decisioni importanti nell’interesse del minore e può rivolgersi al tribunale qualora l’altro compia delle scelte pregiudizievoli”.

 Venendo al nostro caso. Qualora, quindi, dai comportamenti del genitore, derivi “un pregiudizio alla crescita serena ed equilibrata del figlio”,  il giudice potrà propendere nella sua decisione per l’affido esclusivo. A tal fine, spiega il web magazine, sarà necessario dimostrare:

 -la patologia di cui soffre la donna e produrre tutta la certificazione medica necessaria;

– l’incapacità della madre a prendersi cura dei figli.

– Ovviamente, è possibile avvalersi di testimoni e il giudice può nominare un consulente tecnico (ad esempio, uno psichiatra) per valutare lo stato mentale della donna e il rapporto con i minori (i quali possono essere sentiti se hanno compiuto 12 anni).