Mi chiamo Rosa e sono mamma di una ragazza di nome Maria, di 19 anni, avuta dal mio ex marito. Oggi, dopo alcuni anni dalla fine del mio matrimonio, ho trovato una persona splendida che ama me e mia figlia e vorrebbe adottarla. Maria frequenta l’università e non è ancora autonoma economicamente. Il mio dubbio è se con l’adozione da parte del mio nuovo compagno, il mio ex marito debba continuare a versare il mantenimento di nostra figlia oppure no.
Mi potete aiutare?
Grazie
Carissima Rosa,
capita spesso che, finita una relazione, gli ex coniugi trovino un altro partner con cui condividere il resto della vita e che a volte, in presenza di figli, si instauri un rapporto genitoriale vero e proprio che porti all’adozione dei ragazzi come fossero figli propri.
In generale la nascita di un figlio fa sorgere diverse responsabilità e obblighi legali in capo ai genitori. Quando si parla di mantenimento dei figli, non si discute solamente del sostentamento economico, ma anche affettivo, sociale e genitoriale. Mantenimento che, grazie alla modifica del codice civile, oggi spetta a tutti i figli, sia nati in costanza di matrimonio, sia fuori dallo stesso.
In caso di separazione, a causa delle incomprensioni che possono sorgere tra gli ex coniugi, è spesso il giudice ad intervenire per stabilire l’apporto economico che i genitori devono erogare ai fini del mantenimento del figlio. Tale somma viene decisa sulla base della disponibilità economica del padre e della madre al momento della domanda di separazione.
Il mantenimento non viene meno neppure con il raggiungimento della maggiore età, ma continua fino a quando i figli non divengano economicamente indipendenti, evento che, a causa del percorso di studi e della difficoltà di trovare un posto di lavoro si allontana sempre di più nel tempo.
Tuttavia, qualora il genitore dimostri che il figlio non abbia alcuna intenzione di procurarsi un posto di lavoro, facendo conto sulla disponibilità genitoriale, ecco che l’obbligo di mantenimento può venir meno.
La prima sezione della Cassazione civile, con la sentenza n.7555/20 del 27.03.2020 si è pronunciata proprio su di un caso riguardante una figlia maggiorenne, adottata dal nuovo marito della madre e della richiesta del padre biologico di porre fine all’assegno di mantenimento.
Secondo il padre naturale, essendo la figlia adottata dal nuovo compagno della donna, con cui stabilmente convive, in un nuovo contesto familiare e grazie al quale viene aiutata economicamente in modo continuo, per il soddisfacimento delle sue esigenze e necessità quotidiane, si è in presenza di una circostanza che condizioni la revoca dell’obbligo di mantenimento della figlia.
I giudici della Suprema Corte, non hanno però dato ragione all’uomo, sostenendo invece che la maggiore età e l’avvenuta adozione non siano sufficienti alla revoca del mantenimento.
L’adottato conserva infatti, anche in questo caso, tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, quindi non è giustificabile per i genitori biologici tale evento per porre fine ai loro doveri di mantenimento, irrinunciabili e irrevocabili nel nostro ordinamento.
Cordiali saluti
STAFF AIBC