Adozione legittimante addio!

Un caso di affido parentale ha portato la Suprema Corte a mettere in questione l’adozione legittimante, secondo la quale una volta adottato, il minore chiuderebbe i rapporti con la famiglia di origine

La Suprema Corte ha ritenuto non infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 c 3 della L 184/1983 nella parte in cui stabilisce che con l’adozione legittimante cessano irreversibilmente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine. La questione è stata rimessa alla Corte Costituzionale.

La richiesta di adottabilità di due minori

La vicenda prende le mosse da una richiesta di adottabilità di due minori la cui madre era stata uccisa dal padre, condannato e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Il Tribunale Minorile di Milano aveva deciso per l’affido ai parenti prossimi residenti in Gran Bretagna con previsione di coordinamenti tra i servizi sociali italiani e britannici per preparare i minori al trasferimento e presa in carico da parte dei servizi britannici dell’intero nucleo familiare (zii e prozii e periodiche frequentazioni con la nonna materna).
Contro tale decisione ha fatto appello il curatore dei minori e la nonna stessa chiedendo che fosse dichiarato lo stato di adottabilità. La Corte d’Appello investita ha accolto il ricorso poiché, a seguito di indagini sui parenti, ha ritenuto che fossero inadeguati.
Tuttavia ha ritenuto di decidere per un’adozione legittimante, ma con la conservazione di legami con la nonna materna e i familiari del ramo paterno.
La questione è quindi stata portata all’attenzione della Suprema Corte dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano.
Il fulcro della decisione riguarda il principio nodale dell’adozione, o meglio l’intero sistema adottivo italiano poiché è incentrato sull’adozione legittimante, mentre gli altri tipi di adozione (mite, speciale, ex art 44) sono alternativi.

Che cos’è l’adozione legittimante?

L’adozione legittimante, per definizione, fa cessare i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, come detta l’art 27 c 3 L 184/1983 che è il comma sottoposto al vaglio costituzionale.
Elidere tale principio vorrebbe dire stravolgere completamente non solo il quadro normativo in materia di adozione, soprattutto internazionale (si pensi alla Convenzione dell’Aja del 1993, alla segretezza delle informazioni, alla ricerca delle origini), ma il principio stesso di adozione quale inserimento del minore abbandonato nella sua futura famiglia.
Vero è che la Corte con la sua pronuncia non ha deciso nulla, rimanda a un’altra Corte, ma esprime chiaramente il proprio parere che è di eliminare l’adozione piena e legittimante o per lo meno di non considerarla più quale forma di adozione completa e primaria, ma parificarla a tutti gli altri tipi di adozione: mite, speciale, ex 44, ecc.
La Corte per giustificare ciò insiste sulla rigidità del principio enunciato dall’art 27 c. 3 L 184/83 alla luce delle esigenze specifiche di ciascun caso concreto, lo ritiene poco flessibile rispetto alle esigenze contemporanee e ai modelli di famiglia che si vengono a delineare nel nuovo quadro sociale.

Dare al minore abbandonato stabilità e sicurezza

Sicuramente laddove si agisce in ambito di minori è assolutamente necessario considerare il “famigerato best interest” del minore, attraverso le sue specificità, la situazione contingente, le persone che hanno avuto rapporto con il minore; ma queste ricerche e indagini approfondite vengono già svolte.
La decisione sullo stato di adottabilità, il periodo “di rischio giuridico” nell’adozione nazionale, i possibili ricorsi di parenti nella parte procedurale estera, sono parti integranti dell’attuale procedimento normativo.
Tuttavia non si può non considerare come i tempi impiegati dai tribunali per valutare l’adottabilità, la presenza di soggetti validi, siano abissali con danni assoluti per i bimbi che in tutto quel tempo restano senza famiglia o in affidi sine die, o altro!
Anche l’urgenza di dare accoglimento definitivo al minore fa parte del suo supremo interesse.
L’adozione legittimante è il tipo di adozione che dà ciò di cui il minore abbandonato ha maggior bisogno: la stabilità di un rapporto affettivo, la sicurezza della presenza costante di due genitori, la vicinanza degli stessi con i quali condividere ogni esperienza.
Restiamo in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale ricordando che proprio nella carta costituzionale la famiglia è tutelata quale luogo di massima tutela dei “figli anche se nati fuori dal matrimonio”.