In una separazione o in un divorzio a pagare il prezzo più alto sono sempre i minori
Quando un matrimonio finisce, eventualità che, nella società contemporanea è, purtroppo, sempre più frequente, oltre al portato di sofferenza che inevitabilmente questo processo si porta dietro, c’è anche, spesso, il problema dell’affidamento dei figli.
Alle volte questi, purtroppo, si addossano la responsabilità della fine del matrimonio e dell’unione tra i propri genitori. Oppure, in altri casi, sono proprio i bambini e i figli a pagare il prezzo più alto delle liti e delle divisioni. Perché i genitori, purtroppo, nell’affrontare una separazione tendono a scordarsi di proteggere, dalle ricadute anche psicologiche, i propri figli, “litigandoseli” in spesso imbarazzanti procedimenti.
Nella maggior parte dei casi si ricorre all’affido congiunto: entrambi i genitori sono responsabili della crescita del figlio, anche se si decide un luogo in cui il piccolo risieda in via primaria, solitamente la casa di uno dei due genitori. Non sempre, però, i genitori sono entrambi pronti a far fronte alle esigenze del minore. Accade, per esempio, in situazioni in cui siano presenti disoccupazione o sotto-occupazione, dipendenze, procedimenti penali, residenza all’estero, alcolismo. In queste situazioni si procede, di solito, all’affido esclusivo. In pratica solo un genitore avrà la responsabilità di prendersi cura del bambino, mentre l’altro potrà vederlo e passare insieme a lui del tempo, ma non potrà prendere decisioni sul suo futuro.
Affido esclusivo dei figli. Cos’è e perché vi si ricorre
L’affido esclusivo è una misura particolarmente restrittiva e una simile scelta deve essere dettata da motivi particolarmente gravi. Il giudice deve sempre e comunque scegliere tenendo a mente l’interesse primario del minore. L’affidamento esclusivo costituisce e deve sempre costituire una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente dove sia presente in uno dei due genitori una condizione di manifesta carenza o incapacità di provvedere alle esigenze del figlio. Condizione che non fa sempre riferimento a una palese conflittualità genitoriale, la quale, si citi il sito Altalex.com, “non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse”.
Per approfondire l’argomento è possibile contattare il CEFAM – Centro Europeo Formazione Accoglienza Minori allo 3400088431 oppure scrivendo all’indirizzo mail cefam@coopaibc.it per fissare un incontro.