Divorzio. Se l’ex coniuge inizia una nuova convivenza ha ancora diritto all’assegno di mantenimento?

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: l’instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno di mantenimento

Con la sentenza n. 32198, pubblicata in data 5 novembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse intervenendo per definire la sorte dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole qualora questi, dopo la fine del rapporto abbia instaurato una nuova convivenza stabile.

I giudici della Suprema Corte hanno chiarito come l’instaurarsi della nuova convivenza non comporti la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

Allo stesso tempo, però, le Sezioni Unite hanno sottolineato come “la scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona” non sia di certo irrilevante e come “l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di auto responsabilità”, non possa continuare a pretendere la corresponsione dell’assegno di mantenimento nella sua “componente assistenziale”, ovvero quella parte dell’assegno versata per permettere alla parte “debole” del rapporto, di poter soddisfare i suoi bisogni primari, (come cibo, casa etc..)

Assegno di mantenimento. Con la nuova convivenza non viene meno la componente compensativa

Se la componente assistenziale dell’assegno può venire meno a causa dell’instaurazione della nuova convivenza, il discorso è differente per la liquidazione della “componente compensativa” dell’assegno, al quale l’ex coniuge non perde il diritto.

Tale parte, spiega la Suprema Corte: “verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purché (l’ex partner) provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio”.

La Corte infine suggerisce come “modalità più idonee” di liquidazione dell’assegno per la sola parte compensativa: “l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti”.