“Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non ha un carattere incondizionato, ma è subordinato nel suo esercizio a una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore”
È questo in estrema sintesi quanto stabilito dai giudici della Cassazione civile sez. I, nell’ordinanza del 23 novembre 2022, n. 34566, con la quale la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto da una mamma contro il provvedimento che confermava la richiesta di due nonni di regolamentare il loro diritto di visita con la nipotina.
“L’art. 317 bis – spiegano i giudici– tutela il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con il minore se e in quanto ciò corrisponda all’interesse anche di quest’ultimo e la ricorrente, perlomeno in giudizio, si è opposta a che ciò avvenisse, in una prospettiva di contrasto nei confronti del suo ex compagno, senza porsi nella corretta ottica dell’interesse della bambina a coltivare la relazione con i propri ascendenti”.
Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto
Una coppia di nonni paterni, che a causa dei dissidi tra il figlio e sua moglie riguardanti l’affido della loro figlioletta, non hanno potuto per molto tempo incontrare la nipote “hanno chiesto al Tribunale per i Minorenni di Palermo che venisse regolamentato il loro diritto di visita e di incontro”.
In contraddittorio, la mamma della bambina contestava la fondatezza del ricorso, sostenendo la mancanza dell’interesse della piccola “ad incontrare i nonni paterni, con i quali ogni relazione si era interrotta da oltre tre anni”.
Il Tribunale dei minori di Palermo, con decreto, autorizzava l’incontro dei nonni con la nipote per 6 mesi, “incaricando gli operatori del servizio di osservare la qualità del rapporto e riferire in esito a tale fase” e disponendo una ulteriore istruttoria.
Avverso tale decisione la mamma della bambina proponeva reclamo chiedendo la sospensione del procedimento “in attesa della definizione del giudizio da lei promosso al fine di ottenere la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre della bambina”.
La donna lamentava anche l’insussistenza dei presupposti fondanti le richieste dei nonni paterni (ex art. 317 bis c.c.) poiché, il Tribunale, aveva, a suo parere: “violato la ratio della norma, volta alla tutela dell’esclusivo interesse del minore e non degli adulti di riferimento – e poiché la bambina non vedeva i nonni paterni da molti anni- non vi sarebbe stata una pregressa relazione affettiva da tutelare né alcun interesse per la minore”.
La Corte di Appello di Palermo, disattendendo il parere del Procuratore generale, decideva di rigettare il reclamo della donna e così anche la Corte Territoriale decideva di respingere la richiesta di sospensione del procedimento poiché:
“l’art. 317 bis c.c. prevede e riconosce espressamente il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, in un’ottica di specificazione della tutela del diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 315 bis, comma 2) …”
“…ll presupposto dell’azione – continua- è che sia stato impedito il rapporto tra ascendente e discendente e che quest’ultimo ne possa essere perciò leso … ciò, se protratto nel tempo senza giustificati motivi, avrebbe potuto determinare un grave nocumento alla minore, limitandone i rapporti affettivi e le relazioni familiari”.
Avverso tale provvedimento la mamma della bambina proponeva ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, dopo un’accurata disamina decideva di rigettare il ricorso della donna.
In particolare:
“Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’art. 8 CEDU fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma è subordinato nel suo esercizio a una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore”.
La sussistenza di tale interesse – nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. (Sez. 6 – 1, n. 15238 del 12.6.2018, Rv. 649149 -01).
“Inoltre alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico (Sez. 1 -, n. 19780 del 25.7.2018, Rv. 649955 – 02).
L’art. 317 bis tutela, infatti, il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con il minore se e in quanto ciò corrisponda all’interesse anche di quest’ultimo e la ricorrente, perlomeno in giudizio, si è opposta a che ciò avvenisse, in una prospettiva di contrasto nei confronti del suo ex compagno, senza porsi nella corretta ottica dell’interesse della bambina a coltivare la relazione con i propri ascendenti”.
Per leggere l’ordinanza completa QUI