Siglata la nuova ordinanza della Protezione Civile per l’accoglienza dei profughi ucraini

Accoglienza diffusa e contributo di sostentamento tra le misure previste dall’ordinanza…

 Il 29 marzo scorso, è stata siglata dal Capo della Protezione Civile, Fabio Curcio, l’ordinanza n. 881 della Protezione Civile contenente “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

All’interno dell’ordinanza, visibile nel suo contenuto completo QUI, all’art. 1 viene disciplinata “l’accoglienza diffusa” dei profughi ucraini, giunti nel nostro Paese. Tale forma di accoglienza potrà essere gestita da enti del Terzo settore, Centri di servizio per il volontariato, enti e associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e enti religiosi “civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022”.

Accoglienza diffusa. In cosa consiste?

Il sistema di accoglienza diffusa potrà essere realizzato in piccole strutture o attraverso la disponibilità di famiglie italiane. I profughi ucraini che ne beneficeranno non riceveranno solo un alloggio e prestazioni di accoglienza materiale, ma anche assistenza sanitaria, sociale, psicologica, attività di mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio.

Le famiglie interessate ad aprire la propria casa all’accoglienza possono rivolgersi ad Ai.Bi. per essere inserite nella loro rete, compilando il form QUI

Chi invece, grazie ad amici e familiari abbia potuto trovare sostegno ed alloggio in Italia, autonomamente, potrà contare, spiega l’art. 2 dell’ordinanza su: “un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In presenza di minori, in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni”.

Tra le nuove disposizioni previste dall’ordinanza anche misure relative all’assistenza sanitaria (art. 5 e art. 6) e per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori provenienti dall’Ucraina (art. 8).