L’adottabilità di un minorenne quando entrambi i genitori sono in carcere

La Corte di Cassazione, con sentenza n.319 del 10 gennaio 2020, ha stabilito l’adottabilità di un minore figlio di genitori entrambi detenuti

Cosa accade ad un minore rimasto solo, perché entrambi i suoi genitori sono finiti in carcere?

La legge n.84 del 1983 è chiara, ogni bambino ha il diritto di vivere, crescere ed essere educato in una famiglia che si prenda cura di lui in un clima di armonia e serenità.

Quando ciò non avvenga, è il Tribunale dei minori a dover accertare che il piccolo si trovi in “uno stato di abbandono”, ossia ad accertare che da parte dei genitori, non venga prestata al minore un’adeguata assistenza materiale o morale e che tale situazione non sia transitoria o dovuta a forza maggiore.

Ma cosa accade quando l’impossibilità di prendersi cura del proprio figlio dipende dal fatto di essere rinchiuso in carcere?

La Corte di Cassazione, con sentenza n.319 del 10 gennaio 2020, ha stabilito l’adottabilità di un minore figlio di genitori entrambi detenuti.

 Nello specifico i giudici della Suprema Corte hanno precisato che lo stato di abbandono del bambino non dipendeva da cause di forza maggiore transitorie, ma dalla condizione di carcerazione del padre e della madre.

Va specificato, infatti, che l’articolo 8 della legge 184/1983 prevede che lo “stato di adottabilità” sia dichiarato dal tribunale per i minorenni quando sia accertata la situazione di abbandono di bambini “privi di assistenza morale e materiale” da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, ma richiede che “la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio“.

Nel caso specifico lo stato di detenzione di entrambi i genitori era conseguito alla commissione di reati contro il patrimonio e contro la persona, nonché di reati collegati all’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, il Tribunale, aveva anche già pronunciato, sempre per la situazione descritta, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, con riferimento all’ipotesi di un recupero della capacità genitoriale da parte di uno dei due genitori, i giudici hanno anche considerato la situazione non rimediabile ricorrendo alle misure di sostegno, visto che misure di questo tipo non possono essere applicate in tempi brevi a causa della reclusione.

In particolare, l’attesa del termine della reclusione è stata considerata in contrasto con l’esigenza di una sollecita definizione delle questioni collegate alla tutela del minore.