Adozione. Che cos’è l’affidamento preadottivo?

Può durare da uno a due anni e serve a valutare l’inserimento del minore nella nuova famiglia

Che cos’è l’affidamento preadottivo? In sintesi questo può essere definito un “periodo di prova”, della durata solitamente di un anno ma che può essere prorogato fino a due anni, durante il quale le istituzioni competenti e coinvolte valutano l’inserimento del bambino o, comunque, del minore, nella nuova famiglia, prima di renderlo definitivo. A risultare primario, per gli organi istituzionali, deve sempre essere l’interesse del minore. Durante questa fase i servizi sociali territoriali forniscono un supporto multivalente. Essi devono: supportare gli adottanti durante il percorso pre-adottivo; esercitano una funzione di controllo a loro attribuita dalla legge, riferendo al tribunale dei minorenni del territorio.

Il ruolo del Tribunale per i Minorenni è altrettanto fondamentale. Proprio al tribunale la coppia di aspiranti genitori adottivi deve presentare la domanda di adozione, in seguito alla quale, successivamente a opportune indagini, l’autorità giudiziaria dovrà valutare la presenza di alcuni requisiti previsti per legge. Tra questi vi sono: la situazione economia e personale della coppia; l’ambiente famigliare; l’attitudine a educare e a contribuire allo sviluppo psico-fisico del minore; le condizioni di salute; le motivazioni che spingono all’adozione. Dopo il periodo di verifica il tribunale sceglie tra le varie coppie che hanno presentato la domanda quella più idonea, disponendo, per l’appunto, l’affidamento pre-adottivo. Durante il procedimento il tribunale ascolta anche i parenti del minore (se ci sono) ed eventualmente, qualora questi abbia più di 12 anni, il minore medesimo.

Naturalmente il minore che viene affidato deve preventivamente trovarsi in stato di adottabilità dichiarato. L’affidamento pre-adottivo può essere revocato dal Tribunale per i Minorenni, ma, come specifica l’articolo 23 della legge 184 del 1983, soltanto in presenza di “difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili”. La revoca può essere richiesta al tribunale dal giudice tutelare o dai servizi sociali.

Qualora terminato positivamente, all’affidamento pre-adottivo segue la sentenza di adozione da parte del tribunale.

A questo punto, ci si potrebbe chiedere che succede alla conclusione del passaggio intermedio rappresentato dall’affidamento preadottivo. Ebbene, spetterà al Tribunale per i minorenni che ha dichiarato, a suo tempo, lo stato di adottabilità, provvedere a sancire o meno, con un apposito decreto, l’adozione. Per farlo dovrà ascoltare i coniugi, il minore (sempre se ha più di 12 anni), il tutore, il giudice tutelare e i servizi sociali.

Per chi fosse interessato ad approfondire è disponibile il servizio di consulenza del CEFAM – Centro Europeo Formazione e Accoglienza Minori. Il CEFAM si può contattare telefonicamente, allo 3400088431, oppure scrivendo all’indirizzo mail cefam@fondazioneaibi.it.