Corte Costituzionale: no alla discriminazione dei bambini adottati in casi speciali

Illegittima la legge sulle adozioni 184/1983 laddove prevede che i bambini adottati con adozione speciale non abbiano rapporti giuridici con la famiglia dell’adottante

Lo scorso 23 febbraio si è tenuta l’udienza pubblica nella quale la Corte costituzionale era stata chiamata, tra l’altro, a pronunciarsi sulla incostituzionalità o meno dell’adozione in casi particolari, nella parte in cui l’art. 55 della legge 184/1983 non prevede la costituzione di legami di parentela con la famiglia dell’adottante.

Nel nostro ordinamento l’adozione di minorenni è prevista di due tipi:

“Piena”, detta anche legittimante, pronunciata su bambini adottabili e cioè in stato di abbandono accertato con sentenza, che parifica in tutto e per tutto questi figli con i figli biologici.

C’è poi l’adozione prevista nei casi dell’art.44 della legge 184/1983, così detta “speciale”, che può essere pronunciata a favore dei minori non dichiarati in “stato di adottabilità”. Ciò in particolare può avvenire nei seguenti casi:

  1. adozione da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado oppure da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre.
  2. Adozione dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge.
  3.  Adozione di minore orfano di entrambi i genitori e che si trovi in condizioni di handicap e cioè che presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
  4. Infine, adozione pronunciata in altri casi in cui vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo(questa è la norma che in molti casi è stata applicata per pronunciare l’adozione “mite”, cioè che mantiene legami con la famiglia di origine pur non pienamente idonea).

Adozione speciale: chi può adottare?

L’adozione speciale è ammessa, a differenza di quella piena, anche per i single. È inoltre condizionata, per il profilo della differenza di età tra l’adottante e l’adottando, al solo requisito della differenza minima di 18 anni, senza prevedere un divario massimo.

Adozione speciale. Corte Costituzionale: tutti i bambini devono avere un legame giuridico con i parenti del genitore adottante

La Corte costituzionale invitata a pronunciarsi sulla questione, se fosse da considerare illegittimo il profilo dell’adozione speciale che, nelle norme attuali (art. 55 legge 184/1983 con riferimento all’art.300 e altri del Codice civile) non prevede l’interruzione del legame giuridico tra l’adottato e la sua famiglia di origine e non crea alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, ha stabilito che “tutti i bambini adottati devono avere un legame giuridico con i parenti del genitore adottante”.

La Corte costituzionale ha quindi dichiarato illegittime le disposizioni che escludono, nelle adozioni di minori “in casi particolari”, l’esistenza di “rapporti civili” tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante.

Si tratta dell’articolo 55 della legge n. 184 del 1983 e dell’articolo 300, secondo comma, del Codice civile.

L’adozione “in casi particolari” riguarda bambini orfani, anche con disabilità, bambini che già vivono con il coniuge del genitore biologico, bambini non altrimenti adottabili. La Corte ha affermato che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), il bambino adottato «in casi particolari» rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale.

Per leggere il comunicato della Corte Costituzione del 24 febbraio 2022 QUI 

Il fatto

Senonché, la questione era stata rimessa alla Corte dal Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna, in Bologna, nell’ambito di un giudizio relativo ad una richiesta di adozione in casi particolarifatta da un uomo unito civilmente al padre della bambina. Il ricorrente, quindi, così detto “padre intenzionale della bambina” formava un nucleo familiare – in base alle norme della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU art.8) – con il compagno e la figlia, quest’ultima nata a seguito del ricorso negli Stati uniti alla surrogazione di maternità. In Italia allo stato civile risulta quindi solo un padre della bambina.

Il TM aveva constatato, in particolare, che ricorreva l’impossibilità giuridica dell’affidamento preadottivo, prevista dall’art.44 lettera d) e che sussisteva l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto, già instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, anche se dello stesso sesso. Tuttavia, lo stesso TM aveva escluso, invece, di poter accogliere la contestuale e consequenziale domanda di accertare e pronunciare, quale effetto della sentenza di adozione, il legame di parentela con gli ascendenti e discendenti dell’adottante che veniva chiesto dal ricorrente.

Proprio su questo punto il Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che l’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui rinvia all’art. 300 del Codice civile, apparirebbe in contrasto con i principi di eguaglianza sostanziale e di parità di trattamento tra tutti i figli, nati all’interno o fuori dal matrimonio e adottivi e, dunque, in violazione degli artt. 3 e 31 della Costituzione. Veniva inoltre evidenziato anche un contrasto con l’art. 117, primo comma della Costituzione, in riferimento all’art. 8 della CEDU, appunto, in quanto le norme individuate impedirebbero al minore inserito nella famiglia costituita dall’unione civile, e comunque a quello adottato “in casi particolari”, di godere pienamente della sua vita “privata e familiare”.

Come si evince dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale consultabile in maniera integrale QUI

Il motivo principale per cui la Corte decide per l’incostituzionalità riguarda l’interesse del minore.

Già l’art. 57 c 2 L. 184/83 prevede che nel decidere sull’adozione in casi particolari, il giudice debba verificare non soltanto “l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore” dell’adottante, ma anche valutare  “l’ambiente familiare degli adottanti“, dove per ambiente familiare si deve intendere non solo gli adottanti, ma anche la rete parentale.

La Corte richiamando questo articolo, oltre al principio della unificazione dello status di figlio, esclude che al solo minore adottato in casi particolari possano essere negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo. Inoltre l’inserimento nell’ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, l’appartenenza a quella nuova rete di relazioni, sono elementi che di fatto vanno a costruire stabilmente l’identità del minore.

Interessante è la giustificazione normativa, oltre che interpretativa, che la Corte dà della sua decisione, conclude infatti che non sono necessari coordinamenti sistematici a seguito della declaratoria di incostituzionalità poiché, con riferimento alle relazioni parentali, l’art. 74 cod. civ., come novellato nel 2012, già giustifica e disciplina questa nuova decisione.

 Ufficio Diritti Ai.Bi.