Chi può iscriversi all’albo? Quali requisiti sono richiesti? Ecco quello che c’è da sapere sulla nuova regolamentazione per l’accesso alla professione e le implicazioni per chi già lavora nel settore
L’introduzione dell’Albo dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici, sancita dalla L. 55/2024, segna una svolta significativa per la regolamentazione delle professioni educative e pedagogiche in Italia. Ne avevamo già parlato qua e qua.
Questa normativa, entrata in vigore l’8 maggio 2024, ha creato due nuovi albi professionali, cui l’iscrizione è necessaria per esercitare tali professioni. Tuttavia, la sua attuazione ha sollevato diverse questioni interpretative, in particolare per quanto riguarda i requisiti di iscrizione e le condizioni transitorie.
I requisiti
Secondo l’articolo 4 della L. 55/2024, i requisiti principali per l’iscrizione all’albo degli educatori socio-pedagogici includono: il possesso di una laurea triennale abilitante, come la L-19 (Scienze dell’Educazione e della Formazione), completata con un tirocinio formativo, oppure il possesso di qualifiche specifiche riconosciute dalla L. 205/2017.
Queste qualifiche includono la laurea L-19 senza tirocinio o altri titoli riconosciuti dalle normative regionali.
È importante notare che la legge prevede anche un regime transitorio che consente a chi ha acquisito una qualifica di educatore entro determinate scadenze di iscriversi all’albo. Tra i casi particolari, vi sono coloro che entro il 1 gennaio 2021 hanno completato un corso intensivo di formazione (60 CFU) e chi ha maturato una significativa esperienza professionale prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.
Un punto particolarmente delicato riguarda il termine per la presentazione delle domande di iscrizione in prima attuazione, fissato per il 6 agosto 2024. Sebbene ci sia la possibilità di una proroga, in mancanza di un intervento legislativo esplicito, è consigliabile rispettare questo termine per evitare complicazioni.
Un altro aspetto critico è la posizione di coloro che, pur non avendo una qualifica formale, hanno esercitato la professione per almeno 12 mesi prima del 1 gennaio 2018.
Secondo il comma 599 della L. 205/2017, questi professionisti possono continuare a svolgere la loro attività senza il rischio di perdere il lavoro o subire modifiche contrattuali sfavorevoli. Tuttavia, l’interpretazione di questa norma in relazione alla L. 55/2024 potrebbe richiedere un chiarimento legislativo per evitare contenziosi.
In conclusione, la complessità normativa e le incertezze interpretative legate all’iscrizione all’Albo dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici richiedono un’attenta considerazione da parte dei professionisti coinvolti. È auspicabile che il legislatore intervenga per chiarire questi aspetti, garantendo così una transizione ordinata e il rispetto dei diritti acquisiti.