Cassazione: “Il minore vede riconosciuti i legami parentali con la famiglia dell’adottante, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico”
È possibile per il coniuge di seconde nozze adottare il figlio della moglie, avuto da una precedente unione? E quando questo accada, il minore acquisisce legami di parentela anche con i familiari dell’adottante o mantiene esclusivamente rapporti civilistici con quelli del genitore biologico?
Andiamo con ordine.
Il nostro ordinamento dice che sì, è possibile adottare il figlio del proprio coniuge. La fattispecie che si applica in questi casi è quella dell’Adozione in casi particolari. Per presentare domanda di adozione in casi particolari non serve che sussistano i presupposti necessari nell’ adozione “tradizionale” per dichiarare lo stato di adottabilità del minore: stato di abbandono o inadeguata assistenza morale e materiale di carattere non transitorio.
Chi può adottare in casi particolari e come fare?
Possono presentare domanda secondo l’art. 44 della legge 184 del 1983: le persone (anche singole) unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, qualora il minore sia orfano di padre e di madre. Il coniuge, qualora il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge. La giurisprudenza ricorda diritto.it. ammette anche l’adozione particolare da parte delle coppie che convivono e non sono sposate.
La domanda di adozione in casi particolari dovrà essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo nel quale si trova il minore. Il giudice, nel vagliare la richiesta dovrà verificare che l’adozione corrisponda all’interesse preminente del minore. Se il minore ha più di 12 anni dovrà essere interpellato dal giudice, mentre se ha compiuto 14 anni, occorrerà acquisirne direttamente il consenso. Per l’adozione è necessario anche l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando.
Vincoli di parentela del minore adottato. La sentenza della Corte Costituzionale
Differentemente da quanto accade con l’adozione “tradizionale”, il minore anche dopo l’adozione in casi particolari, mantiene il legame con la propria famiglia di origine, ma non acquisiva finora legami giuridici con la famiglia dell’adottante; adesso, invece, la sentenza n. 79/2022 della Corte Costituzionale, pubblicata il 30 marzo 2022 nella Gazzetta Ufficiale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
Pronuncia ribadita anche dall’ordinanza della Corte di Cassazione Prima Sezione Civile n. 10989 del 05/04/2022, in cui la Corte Suprema ha affermato che in tema di adozione in casi particolari: “non costituisce ostacolo all’adozione del minore,
ex art. 44, comma 1, lett. b), della l. n. 184 del 1983, da parte del coniuge di uno dei genitori con lui convivente, la circostanza che il minore mantenga comunque rapporti con l’altro genitore, impossibilitato a far fronte al mantenimento, poiché, anzi, in questi casi, l’adozione realizza appieno l’interesse del fanciullo, che è perfettamente inserito nel nuovo ambiente familiare e vede riconosciuti i legami parentali con la famiglia dell’adottante, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, in conformità alle ragioni di cui alla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 55 della l. n. 184 del 1983, nella parte in cui ha escluso, nell’adozione in casi particolari, ogni rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante”.
Il diritto di essere figlio
Ne emerge in base a queste recenti posizioni, un orientamento che vede sempre più l’adozione come una misura da adattare alle situazioni concrete, in cui si tende a porre al centro l’interesse dell’adottando. Sembra potersi individuare in queste sentenze, come pure nelle altre recenti sull’adozione mite, pur nelle varie situazioni in parte incomparabili, un rafforzamento del “diritto di essere figli” anche al di fuori degli schemi tradizionali che la legge aveva previsto nel disciplinare i diversi tipi di adozione.