Buongiorno, mi chiamo Angela e sono una nonna che sta soffrendo molto a causa della separazione fra mio figlio e mia nuora. La cosa che però più mi fa stare male è che mi è stata negata la possibilità di stare con i miei nipotini. La mia vita è cambiata di punto in bianco. Prima li andavo a prendere a scuola, stavano a casa mia a giocare, talvolta trascorrevano l’intero week end … Ma è mai possibile che io non possa fare tutto quello che fino a ieri mi dava gioia e mi faceva sentire contenta?
Cara nonna Angela, non di rado giungono a noi richieste di informazioni su questo tema ovvero come i nonni possano far valere il loro diritto di visita con i nipoti. Purtroppo quando si è di fronte a una separazione fra coniugi con figli, capita spesso di vivere una doccia fredda, cioè il drastico cambiamento di una quotidianità relazionale acquisita. La negazione di trascorrere del tempo con i propri nipoti viene meno soprattutto durante la prima fase dove ancora non si sono trovati accordi. Più alto è il livello del conflitto, più difficile è ricomporre nuove modalità relazionali per il bene di tutti.
In ogni caso, è bene ricordare che la frequentazione dei nipoti non è solamente un piacere ma anche un diritto in quanto viene considerata parte importante per la crescita e lo sviluppo del bambino. Ciò viene stabilito dal Decreto Legislativo n.154/2013, oltre che da diverse leggi in materia di tutela dell’integrità familiare e dei minori. L’articolo 317 bis, comma 1, del Codice Civile sancisce il diritto dei nipoti a conservare i rapporti con i nonni anche quando subentrano liti familiari, divorzi o qualsiasi altra circostanza che possa rendere difficile la frequentazione. Allo stesso modo, anche i nipoti hanno diritto a vedere i nonni e trascorrere con loro del tempo significativo. Qualora il diritto di visita ai nipoti venisse negato, i nonni possono rivolgersi al giudice del luogo in cui il minore ha la residenza. Sarà il giudice a valutare la situazione e, dopo aver provato a conciliare le parti, adotterà i provvedimenti che riterrà più idonei per la salute psicofisica del minore. Qualora il minore abbia già compiuto 12 anni e dimostrasse capacità di discernimento, il giudice potrebbe ascoltare anche la sua posizione. In ogni caso, la decisione sul concedere o meno la visita e la frequentazione da parte dei nonni viene sempre adottata nell’esclusivo interesse del minore.
La frequentazione con i nonni deve essere in linea con il progetto educativo dei genitori e i valori impartiti dalla famiglia. Il diritto di visita e frequentazione da parte dei nonni può essere limitato dal giudice qualora egli ritenga che questi ultimi possano avere un’influenza negativa sui minori. Gli effetti negativi devono essere provati dai genitori o manifestati dal bambino; infatti in sede di giudizio si applica la presunzione della positività del rapporto nonno-nipote.
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