Separazione. Ed ora con chi va a vivere il figlio?

Il giudice dovrà individuare il genitore collocatario tenendo conto delle “capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione”

Quando un matrimonio giunge al termine, i coniugi sono liberi di intraprendere strade differenti, ma cosa accade se nel corso dell’unione siano nati dei figli? Gli ormai ex marito e moglie rimangono comunque sempre e per sempre una mamma ed un papà.
Il nostro ordinamento giuridico rispetta il diritto di ogni figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevede, tranne in casi particolari, l’affidamento condiviso dei figli. Il giudice inoltre, nel valutare la capacità dei genitori di educare il figlio nella nuova situazione, non può prescindere dal principio della bi genitorialità (Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9143)
 
Ma dopo la rottura del vincolo matrimoniale, con chi andranno a vivere i minori?

Come avviene l’individuazione del genitore collocatario?

Nonostante il principio della bi genitorialità e il mantenimento della responsabilità di entrambi i genitori, è tuttavia necessario individuare con quale genitore andranno materialmente a vivere i figli, ciò  spesso si traduce in situazioni non del tutto simmetriche e con diritto di visita in favore dell’altro genitore. Tale individuazione viene decisa dal giudice nell’esclusivo interesse materiale e morale del minore.
 
Ce lo spiega bene il web magazine giuridico “La legge per tutti”.
Il giudice dovrà individuare il genitore collocatario tenendo conto delle “capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione”, nell’emettere tale giudizio dovrà tenere conto di alcuni elementi come: “del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (Cassazione civile sez. I, 16/02/2018, n.3913).

La tutela del rapporto tra fratelli e sorelle

Qualora dal rapporto fossero nati più figli, la Cassazione predilige il collocamento degli stessi presso lo stesso genitore, con l’obiettivo di salvaguardare il rapporto di fratellanza o sorellanza, “salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse”. (Cassazione civile sez. I, 24/05/2018, n.12957)

E quando il genitore collocatario debba o voglia trasferirsi più lontano?

“Il trasferimento della residenza costituisce oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo – chiarisce La Legge per tutti- espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale”.
Il cambio di residenza “più lontano” dall’ex coniuge non comporta quindi automaticamente la perdita dell’idoneità all’affidamento dei figli o la sua elezione a genitore collocatario. Quello che il giudice dovrà fare, sarà “valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. (Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, n.19455). Ai fini della decisione il giudice può eventualmente fare anche riferimento al criterio della c.d. maternal preference, specie in mancanza di contestazioni sulla valenza scientifica di esso.” (Cassazione civile sez. I, 14/09/2016, n.18087).