Dalla domanda di una famiglia adottiva alle indicazioni dell’Ufficio Diritti Ai.Bi.: quando può servire una tutela giuridica e come funziona
Una figlia adottiva sta per compiere 18 anni e i genitori si interrogano su come continuare a proteggerla. La ragazza, spiegano in una domanda inviata alla redazione, ha difficoltà nel comprendere il valore del denaro e nel riconoscere alcuni limiti nelle relazioni sociali. Quali strumenti offre la legge al raggiungimento della maggiore età?
L’Ufficio Diritti di Ai.Bi. Amici dei Bambini chiarisce anzitutto un punto: essere stati adottati non cambia le tutele previste. Nell’adozione piena il rapporto tra genitori e figli ha gli stessi effetti giuridici di quello derivante dalla filiazione biologica.
Che cosa cambia al compimento dei 18 anni
Fino alla maggiore età sono i genitori a esercitare le responsabilità previste dalla legge, salvo specifiche eccezioni. Dopo i 18 anni, se una persona incontra difficoltà nel gestire autonomamente alcuni aspetti della propria vita, può essere necessario valutare una misura di protezione adeguata alle sue effettive esigenze.
Nel caso raccontato dalla famiglia non viene descritta un’incapacità totale. Le difficoltà sembrano riguardare soprattutto la gestione del denaro e alcuni rapporti sociali. Per situazioni di questo tipo, l’Ufficio Diritti richiama la figura dell’amministratore di sostegno, introdotta dalla legge 6/2004.
Amministratore di sostegno: un aiuto mirato, non una sostituzione totale
L’amministratore di sostegno affianca il beneficiario negli atti per i quali sia necessario un aiuto, secondo quanto stabilito dal giudice. Non significa togliere automaticamente alla persona ogni possibilità di decidere: il provvedimento definisce in quali ambiti e con quali poteri intervenire.
La richiesta si presenta al giudice tutelare, accompagnata dagli elementi utili a documentare la situazione personale e le difficoltà riscontrate. Nel decreto di nomina vengono indicati i compiti dell’amministratore, che deve rendere conto della propria attività secondo le disposizioni del giudice.
L’assistenza può riguardare, per esempio, la gestione del patrimonio e delle spese, lasciando alla persona gli spazi di autonomia compatibili con le sue capacità. Anche un familiare può essere nominato, se ritenuto idoneo.
La scelta della misura e dei suoi limiti richiede una valutazione concreta: il punto di partenza non è la condizione di figlio adottivo, ma il bisogno di protezione della persona che diventa adulta.







