Accoglienza minori ucraini: rispettare la convezione Aja sul riconoscimento tutori

 Il tribunale per i minorenni di Bolzano ha respinto “le richieste della Procura, che aveva considerato sette minorenni in fuga dall’Ucraina, insieme alla responsabile della struttura dove vivevano, come non accompagnati

l Dpcm 535/1999, definisce per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato: “il minorenne, non avente cittadinanza italiana

o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentata domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privo di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti
per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti dell’ordinamento italiano”.

Ma quando i minori possono essere considerati “soli” e chi sono questi “altri” adulti che possono detenerne la responsabilità?

Il tribunale per i minorenni di Bolzano, con decreto del 6 aprile, ha respinto “le richieste della Procura, che aveva considerato sette minorenni in fuga dall’Ucraina, insieme alla responsabile della struttura dove vivevano, come non accompagnati”. A renderlo noto è il Sole 24 Ore.

In particolare, secondo il provvedimento del tribunale, come riportato dal quotidiano: “i minorenni che arrivano in Italia con parenti o con altri adulti con cui hanno un legame significativo idonei a prendersene cura, o che sono da questi accolti, non vanno automaticamente considerati come minori stranieri non accompagnati con conseguente inserimento in strutture di accoglienza e nomina del tutore”.

Il legame significativo, quindi richiama un rapporto di familiarità, che, come ben spiega il quotidiano: “va inteso in senso lato, fino a comprendere persone conviventi, con cui il minore ha un rapporto significativo, richiedendo l’accertamento di uno stretto vincolo di convivenza o comunque di un rapporto affettivo, assimilabile di fatto a un rapporto di parentela“.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Bolzano “i minori sono apparsi strettamente legati alla signora responsabile della struttura dove vivevano, condividendo con la stessa una naturalezza di rapporti di tipo familiare e spaventati dalla prospettiva di dover essere separati“.

La normativa ucraina e la Convenzione dell’Aja

La normativa ucraina, inoltre, stabilisce che i responsabili degli Istituti per l’infanzia, abbiano la qualifica di tutori, normativa che, in base alla Convenzione dell’Aja del 1996 deve essere riconosciuta di pieno diritto anche in Italia, (art 23) e sempre secondo la convenzione “le autorità (…) dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni» (articolo 5).

Come sottolinea anche l’ASGI (Associazione studi giuridici immigrazione) si confida che questa decisione possa essere utile nelle varie sedi dove si esamina l’accoglienza dei minori ucraini.