Adozione di maggiorenni: la Corte costituzionale apre a nuove possibilità

Il caso di  una famiglia ricomposta che ha ottenuto il riconoscimento legale di un legame tra madre e figlio adottivo maggiorenne, anche se tra i due ci sono meno di 18 anni di differenza

La Corte costituzionale ha stabilito che, in alcuni casi, è possibile adottare un ragazzo o una ragazza maggiorenne anche se con il genitore adottivo ci sono meno di 18 anni di differenza.
La decisione si basa sul principio personalista, che tutela l’identità personale del figlio costruita sulla base di legami affettivi e solidali. Il giudice dovrà valutare caso per caso se esistono motivi meritevoli per derogare alla regola del codice civile.

Negare l’adozione significa negare l’identità del ragazzo. Il caso

La sentenza n. 5 del 2024 riguarda la richiesta di adozione di una donna, sposata con un vedovo, nei confronti del figlio maggiorenne di lui, che vive con loro da quando aveva cinque anni. La Corte ha riconosciuto che in questa situazione il divario di età tra i due è esiguo e che esiste un vincolo solidaristico di fatto già instaurato.
Negare l’adozione significherebbe negare l’identità personale del ragazzo, che si è modellata nel rapporto con entrambi i genitori.

Suggellare legami affettivo-solidaristici

La Corte ha sottolineato che l’adozione di maggiorenni non ha più solo la funzione di trasmettere il cognome e il patrimonio, ma di suggellare legami affettivo-solidaristici, che sono rappresentativi dell’identità dell’individuo e di istanze di solidarietà, secondo l’articolo 2 della Costituzione. Questo vale soprattutto per le famiglie ricomposte, in cui si aggiungono nuovi legami a quelli preesistenti.

Nuove possibilità

La sentenza apre quindi la possibilità di adottare maggiorenni anche in altre situazioni, purché il divario di età sia ragionevole e ci siano motivi meritevoli. Il giudice dovrà trovare un equilibrio tra la regola del codice civile e il diritto all’identità della persona. La sentenza richiama anche la legge 173 del 2015 sulla continuità affettiva, che tutela le relazioni socio-affettive consolidate durante l’affidamento e consente l’adozione del minore orfano anche da parte di chi non è legato da parentela, ma ha maturato una relazione continuativa con lui.

[Fonte: Avvenire]