Affidamento familiare e ruolo dei servizi territoriali: le condanne della CEDU all’Italia nel 2021

Corte EDU: “in tutte le decisioni che riguardano i bambini, il loro superiore interesse deve primeggiare”

Nel solo 2021, l’Italia ha subito almeno 3 condanne per violazione dell’articolo 8 della CEDU (Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo) riconducibili alla materia dell’affidamento familiare e del ruolo svolto dai Servizi Territoriali. I Servizi, infatti, sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nell’ottica dello svolgimento del progetto di affido, che deve essere proiettato verso il rientro in famiglia dei minori, qualora rispondente al loro interesse, evitando il protrarsi eccessivo della durata dell’affidamento stesso.

L’Art. 8 della CEDU e il diritto al rispetto della vita privata e familiare

L’articolo 8 della Convenzione EDU tutela il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare» e prevede che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Nel quadro di questa norma, le “ingerenze” della Pubblica Autorità sono interventi positivi previsti proprio a garanzia della tutela dei diritti e in questo senso è richiesto alle autorità italiane, per effetto delle leggi interne in materia di protezione dei minori, un comportamento attivo necessario alla protezione stessa dei minorenni e delle famiglie vulnerabili.

Le condanne della CEDU all’Italia

Pur nella varietà delle situazioni trattate, le decisioni della CEDU, nel 2021, accertano una gestione non conforme alla tutela dei diritti dei minori coinvolti da parte dei servizi sociali del territorio.

In questo senso, ad esempio, la sentenza Affaire AI c. Italia dell’1 luglio 2021, in cui emerge la privazione di una madre di ogni contatto con i suoi figli, collocati in una casa famiglia, nonostante il parere degli esperti e prima della decisione definitiva sulla loro adottabilità; la sentenza Affaire AT c. Italia del 24 giugno 2021, in cui in occasione di una travagliata storia familiare di conflitto tra i genitori e di affidamento del figlio ai servizi sociali, è emersa l’assenza di sforzi adeguati, sufficienti e rapidi delle autorità nazionali per fare rispettare il diritto di visita del genitore.

Interessante la nota che in questa seconda sentenza La Corte EDU fa con riferimento al periodo della pandemia da covid19. La Corte ha infatti giudicato negativamente il fatto che i servizi sociali non avessero organizzato incontri durante il primo periodo di confinamento per l’emergenza del covid19, e che non vi avessero provveduto neppure dopo quando erano stati autorizzati gli spostamenti motivati dall’esercizio del diritto di visita e di accoglienza. Interessante anche l’importanza attribuita dalla Corte al fattore tempo e agli obblighi positivi imposti alle autorità nazionali coinvolte, comprese le autorità giurisdizionali che hanno obblighi di controllo sullo svolgimento delle misure adottate, a garanzia dei diritti. Importante, infine, la nota della sentenza sulla priorità dei diritti dei minori: “Per quanto riguarda la vita familiare di un bambino, la Corte ricorda che esiste attualmente un largo consenso – compreso nel diritto internazionale – attorno all’idea che in tutte le decisioni che riguardano i bambini, il loro superiore interesse deve primeggiare” (paragrafo 68). Nella sentenza Affaire Terna c. Italia del 14 gennaio 2021, infine, relativa a un caso di revoca della responsabilità genitoriale e collocamento di minorenne in comunità, il comportamento dei servizi sociali è stato ritenuto illegittimo perché, nonostante il tribunale avesse richiesto ben due volte di organizzare gli incontri con la nonna, i servizi non avevano dato seguito a queste prescrizioni.

Il 2021 non è ancora terminato e speriamo che il nostro Paese non si faccia notare più per violazioni bensì- come auspicabile – per esempi di buone prassi a tutela dell’infanzia.

Le pronunce della CEDU possono essere reperite a questa pagina.