Affido. Corte di Cassazione: in alcuni casi dividere i fratellini può favorire il diritto alla fratellanza

In materia di diritto minorile, ove la tutela del singolo è l’essenza, diventa assolutamente doveroso assumere tutte le informazioni sul caso prima di addivenire ad una decisione, la quale può anche discostarsi da principi generali, laddove essi non siano tutelanti

La recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 28676/2022 Sez. VI Civ) per la quale in alcuni casi dividere i fratellini favorisce il diritto alla fratellanza, esprime un principio che a prima vista può sembrare errato o contrario all’interesse dei minori, perché in apparente contrasto con la tutela e la salvaguardia delle fratrie.

Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui la divisione dei fratelli è assolutamente necessaria proprio per la salvaguardia dei medesimi.

Si tratta di situazioni eccezionali, che non possono negare la regola, ma che nel momento in cui si verificano, rendono necessarie alcune decisioni “sui generis”, che fortunatamente la Suprema Corte ha indicato come possibili.

Il caso di specie

La vicenda prende avvio da una separazione molto controversa, conclusasi in sede di Appello, in cui la Corte di secondo grado, confermando quanto già deciso dal Tribunale di Pordenone, ha statuito la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi (con prescrizione di continuare il trattamento psicoterapeutico) e l’affidamento dei figli ai servizi sociali, disponendo un regime semiresidenziale e differenziato per i figli, consistente nella permanenza diurna di entrambi, presso la struttura di accoglienza indicata dai servizi sociali e nella residenza parziale, per il restante tempo dei giorni infrasettimanali e per i giorni del fine settimana, un figlio presso la madre e l’altro presso il padre (era stato rilevato anche il comportamento della madre finalizzato a pregiudicare il rapporto dei figli con il padre).

La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei gradi precedenti, giustificata dalla condotta conflittuale e spesso violenta dei genitori, che è stata considerata inidonea a garantire una crescita corretta dei minori e nella insopprimibile esigenza dei due fratelli a crescere e frequentarsi in tutta serenità, in un luogo non contaminato dell’enorme conflittualità dei genitori.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte motiva la propria decisione alla luce dei principi fondamentali in materia di tutela dei minori, affermati dal legislatore e dalla giurisprudenza europea e nazionale, sintetizzando molto chiaramente come i principi generali e riconosciuti debbano essere, ogni volta, valutati rispetto al caso singolo, per verificarne la loro effettiva forza tutelante.

L’affidamento della prole, nel quadro di una prevalenza generale del criterio dell’affidamento condiviso è rimesso sempre alla valutazione del giudice, il quale può ritenerlo inidoneo in presenza di una verificata incapacità genitoriale; così dicasi anche per la sospensione della responsabilità genitoriale.

In merito alla lamentata separazione dei fratelli, quale conseguenza della separazione dei genitori e pertanto, come decisione lesiva del principio di indivisibilità del rapporto di fratellanza, la Corte ha risposto che le modalità di collocamento definite dalla Corte d’Appello hanno inteso proprio impedire una separazione radicale dei due fratelli, prevedendo una residenza diurna comune presso la struttura di accoglienza, che avrebbe garantito la possibilità di una frequentazione al di fuori del clima familiare conflittuale e disturbante posto in essere dai genitori.  Ha inoltre previsto la possibilità di frequentazione dei fratelli anche nel fine settimana.

Le conclusioni della Suprema Corte

La Corte conclude che “lungi dal rappresentare una decisione irrispettosa dell’importanza del rapporto affettivo ed esistente tra i due fratelli, quella emessa dalla Corte d’Appello sia stata ispirata ed abbia perseguito concretamente, in una grave situazione di difficoltà dei minori, proprio l’obiettivo contrario e cioè quello della preservazione di un loro rapporto significativo e autonomo dalla pervasiva conflittualità dei genitori”.

La decisione della Corte, che conferma le precedenti decisioni del Tribunale e Corte d’Appello, acquista notevole importanza poiché conferma un orientamento che si sta facendo strada nella giurisprudenza: quello della verifica dell’applicazione dei principi assoluti.

In materia di diritto minorile, ove la tutela del singolo è l’essenza, non è ammissibile l’applicazione indiscriminata dei principi generali (che tali rimangono), ma diventa assolutamente doveroso assumere tutte le informazioni sul caso prima di addivenire ad una decisione, la quale può anche discostarsi da tali principi, laddove essi non siano tutelanti.

Il principio della biogenitorialità, della prevalenza della genitorialità biologica, dell’indivisibilità della fratria, della preminenza dell’affidamento condiviso, sono assolutamente validi e primari, ma non inderogabili quando la loro applicazione comporta una compressione della tutela del minore in difficoltà.