Ma è possibile adottare un maggiorenne?

Spettabile redazione, mi chiamo Ada e ho 60 anni. Non ho mai avuto la fortuna di incontrare la persona giusta con qui costruire un progetto di vita insieme e non ho mai avuto la gioia di un figlio. Da un paio di anni, mi aiuta in casa una giovane ragazza di 22 anni, tra di noi è nato un rapporto di affetto sincero, le voglio molto bene e mi piacerebbe adottarla cosicché, alla mia morte,  i miei beni possano passare a lei. In Italia è possibile farlo?

Grazie per l’aiuto che saprete darmi

Ada

Gentilissima Ada,

Si, il nostro ordinamento prevede la possibilità di adottare una persona che abbia compiuto i 18 anni di età.

Per presentare domanda occorre depositare un ricorso presso tribunale del luogo della propria città di residenza. In questa maniera il giudice potrà essere messo a conoscenza delle motivazioni che la spingono ad adottare.

Per presentare ricorso ci sono alcuni requisiti fondamentali dai quali non è possibile prescindere, tranne in casi eccezionali: l’adottante deve aver compiuto i 35 anni di età e deve essere più grande dell’adottando di almeno 18 anni.

Differentemente dall’Istituto dell’adozione di minore, invece, non occorre essere sposati. Anche un single potrà infatti presentare domanda, ma nel caso l’adottante fosse unito in matrimonio, il coniuge avrà il dovere di dimostrare il suo assenso all’adozione, così come dovranno prestare consenso anche i genitori dell’adottando.

Una volta assunte tutte le informazioni e ottenuti i consensi, il tribunale procederà  alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e, in caso positivo, emetterà la sentenza di adozione.

E se il coniuge dell’adottante o i genitori dell’adottando si rifiutino senza un motivo giustificato di prestare il proprio consenso?

 Niente paura. Il tribunale, su istanza dell’adottante, potrà comunque pronunciarsi positivamente sull’esito dell’adozione.

Il maggiorenne adottato, una volta emessa la sentenza, acquisirà il diritto di utilizzare il cognome dell’adottante da anteporre al proprio, i diritti successori e il diritto agli alimenti ma conserverà tutti i diritti e i doveri verso la propria famiglia di origine.

Tra l’adottato e la famiglia dell’adottante invece, non si creerà alcun vincolo di parentela.

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