Due sentenze della Cassazione che spiegano come interpretare la locuzione “maggiore interesse del minore”, fondamentale nel diritto che riguarda affido e adozione ma nello stesso tempo spesso difficile da definire
Quando si parla di decisioni che riguardano bambini e ragazzi, quasi sempre si richiama il principio del “maggiore interesse del minore”. Una locuzione che è fondamentale nel nostro sistema di tutela dell’infanzia e che, ovviamente con altri termini, ha un ruolo analogo in quasi tutti i Paesi del mondo.
Allo stesso tempo, però, come abbiamo evidenziato anche in diversi articoli su AiBiNews, si tratta di un principio difficile da definire in modo preciso e che spesso può venire male interpretato o se ne può abusare. Anche per questo motivo vi sono numerose sentenze che hanno a oggetto l’interesse del minore
In questa occasione, ne prendiamo in considerazione due in particolare: una che si occupa del conflitto di interessi, l’altra dell’interesse del minore di fronte allo scontro tra genitorialità biologica e non.
L’interesse del minore di fronte al conflitto di interessi
Per quanto riguarda la prima, bisogna subito precisare che si tratta di una sentenza “procedurale”, nel senso che spiega che cosa deve succedere nel caso in cui il tutore del minore sia in conflitto con il minore stesso.
Nel procedimento di adozione, poiché il conflitto di interessi tra minore e genitore biologico è “in re ipsa” (ovvero, esiste per la natura stessa della situazione, senza bisogno di dimostrarne ogni volta l’esistenza), viene nominato un tutore a difesa e tutela del minore.
Ma cosa succede se l’azione del tutore va contro gli interessi del minore? Cosa succede se colui che deve occuparsi del minore, che lo deve preservare, che deve realizzare i suoi interessi… non lo fa o non lo fa adeguatamente?
La Cassazione ha risposto con l’Ord. 22889/2023, affermando che il Pubblico Ministero deve dedurre il conflitto di interessi e il giudice deve accertarlo, in tale caso, immediatamente deve sostituire il tutore con un curatore speciale. La Cassazione precisa inoltre che il conflitto dev’essere dedotto nel momento in cui si manifesta e non può più essere prospettato nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di ottenere che siano dichiarati nulli gli atti compiuti in seguito a una situazione non denunciata.
L’interesse del minore e la sua identità giuridica e sociale
L’altra decisione della Cassazione, di cui riportiamo la massima ufficiale, è la 28311/23 che riguarda un giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c., nella formulazione precedente la riforma della filiazione. In tale procedura “il giudice non può limitarsi ad accertare l’assenza di un legame biologico tra le parti, ma deve altresì valutare e comparare gli interessi in gioco e, più specificamente, la prevalenza o meno, sull’interesse del richiedente, di quello del figlio a mantenere lo status giuridico sociale acquisito e consolidato nel tempo. A tal fine, acquista rilevanza il comportamento di colui che ha operato il riconoscimento, allorché, nonostante la consapevolezza della non veridicità, abbia trascurato di agire per un lasso di tempo sufficientemente lungo da far consolidare l’identità giuridica e sociale del soggetto che ha riconosciuto come figlio.”
In questa sentenza, in sostanza, la Cassazione invita i giudici a confrontare gli interessi della persona che vuole contestare il riconoscimento con quelli del figlio a conservare l’identità che nel frattempo si è consolidata. L’interesse del minore, quindi, viene individuato, a nostro avviso giustamente, nel mantenimento dei rapporti con la persona che l’ha amato, indipendentemente dal rapporto di sangue.
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