Diventa preminente chiarire in maniera definitiva chi sono i soggetti che possono o devono partecipare all’ascolto poiché in caso di dubbi, possono essere sollevate eccezioni che possono compromettere la riuscita dell’ascolto stesso
Ancora una sentenza della Cassazione, quindi dell’organo giudicante superiore, sull’annoso problema dell’ascolto del minore.
Assodato che l’ascolto del minore è un diritto assoluto e chiarito che debba essere espletato nelle forme maggiormente tutelanti per il minore stesso, sorgono notevoli questioni sull’applicazione del diritto al contraddittorio proprio in relazione all’ascolto.
In particolare, la sentenza (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza pubblicata il 22 settembre 2022, n. 27773) inserisce tra i soggetti “partecipanti necessari” all’ascolto anche il genitore biologico e ovviamente il proprio legale e consulente di parte.
Diventa preminente chiarire in maniera definitiva chi sono i soggetti che possono o devono partecipare all’ascolto poiché in caso di dubbi, possono essere sollevate eccezioni che possono compromettere la riuscita dell’ascolto stesso.
Elemento negativo nella vicenda in questione è proprio la conclusione pratica della procedura che viene annullata, con quindi un prolungamento dei termini del procedimento con pregiudizio del minore.
Il caso ha ad oggetto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di una minore, nell’ambito del quale, in sede di appello, veniva disposto un supplemento di consulenza tecnica, volta a verificare se il mantenimento del legame affettivo con il padre biologico rispondesse al primario interesse della bambina.
La Corte territoriale aveva ritenuto sussistere lo stato di abbandono della minore.
Proponeva ricorso per Cassazione il padre biologico, lamentando, tra l’altro, la nullità della CTU suppletiva, in quanto le relative operazioni si erano svolte non consentendo, per esigenze di tutela della riservatezza della famiglia affidataria, alla parte appellante (padre biologico) di presenziare, anche solo in collegamento da remoto.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, dichiara la nullità della consulenza tecnica d’ufficio suppletiva, affermando, sul punto, la lesione del diritto al contraddittorio, derivante dalla esclusione della partecipazione ai colloqui con la minore del genitore biologico, nonché del suo difensore e del CTP.
La Corte afferma che la partecipazione dei genitori naturali deve, infatti, essere sempre autorizzata dal Giudice.
Le garanzie di tutela della serenità del minore possono essere realizzate attraverso forme di colloquio che, pur non escludendo la presenza di terzi, come la famiglia affidataria in funzione protettiva del minore stesso, mettano in condizione tutte le parti, con strumenti telematici (ampiamenti diffusi ed accessibili), di partecipare a tutte le operazioni, anche senza essere visti dal minore.
In altre parole, il principio di diritto enunciato dalla Corte è quello per il quale, nell’espletamento tecnico d’ufficio, l’attività dell’ausiliario, nell’ampia discrezionalità della scelta delle modalità più opportune di ascolto del minore, deve garantire la riservatezza di questo e degli affidatari, senza pregiudicare il diritto al contradditorio dei genitori biologici. Il pieno esercizio del diritto di difesa si realizza, nella delicata fase del colloquio con il minore, solo attraverso la partecipazione sincronica di tutte le parti, anche da remoto con modalità telematica, che consenta l’interlocuzione con il consulente tecnico di ufficio, senza entrare nel raggio visivo del minore.
Ufficio Diritti Ai.Bi.