Legge Zampa. Dal 2023 nuove norme a tutela di bambini e ragazzi stranieri non accompagnati

Sono state introdotte misure di protezione nei confronti di minori stranieri non accompagnati. Anche Ai.Bi. si impegna da molti anni per supportare i diritti dei minorenni soli in Italia.

Il Decreto ha introdotto misure in favore di minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età e ha attribuito formalmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le competenze che in passato erano state attribuite al “Comitato per i minori stranieri” che, tuttavia, non era già da diversi anni in funzione.

La “Legge Zampa” nel dettaglio

Adesso la competenza sui minori stranieri e sulle misure di affidamento temporaneo, nonché quelle sui progetti così detti di “soggiorni solidaristici”, sono tutte riconosciute al MLPS. Sullo stesso sito il Ministero spiega come le novità riguardino la disciplina dei permessi di soggiorno per i MSNA e la conversione dei permessi al raggiungimento della maggiore età.

All’interno del decreto è finalmente reso esplicito che un minore in affidamento avrà un permesso di soggiorno per motivi familiari. Viene, inoltre, disciplinata la possibilità di svolgere attività lavorativa o formativa e, quindi, il permesso di soggiorno rilasciato con la motivazione della minore età “consente l’esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonché lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all’accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile”, riferendosi alla normativa sul lavoro minorile e non essendo più rimesso alla interpretazione discrezionale dei centri per l’impiego.

Il permesso di soggiorno “per integrazione”

Un altro permesso di soggiorno disciplinato dal decreto è quello “per integrazione”, motivato con decreto dal Tribunale per i Minorenni per i neomaggiorenni stranieri di affidamento ai servizi sociali, per la durata fissata dall’autorità giudiziaria e comunque fino ai 21 anni di età che così potranno continuare il loro percorso di inserimento sociale anche se iniziato poco prima della maggiore età.

Riguardo alla conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, il DPR ribadisce il principio secondo il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell’emissione del parere, debba effettuare una valutazione caso per caso, che tenga conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale, valutando dunque anche il periodo in Italia precedente al raggiungimento della maggiore età, nonché, come detto, dell’avvio di un percorso di integrazione.

Il permesso di soggiorno “per richiesta asilo”

Un’altra misura positiva è quella relativa alla possibilità che il permesso di soggiorno per richiesta asilo possa essere convertito, ai sensi dell’art. 32 del Testo Unico, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in caso di diniego della protezione internazionale. Dunque, il minorenne a cui venisse negata la protezione internazionale dopo il compimento dei 18 anni potrà fare richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o esigenze sanitarie.

Questo decreto era atteso da diversi anni da parte delle associazioni. 

Ricordiamo che Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini fa parte del Tavolo Nazionale sui Minori Migranti, coordinato da Save The Children, che si batte costantemente da diversi anni per supportare i diritti dei minorenni soli in Italia.