Lombardia. Nuove regole per gli educatori

Approvata all’unanimità da Regione Lombardia la delibera che individua i titoli di studio per esercitare le professioni socio educative

C’è carenza di professionisti nel settore socio educativo. Forse anche per questo la Regione Lombardia, il 31 maggio scorso, ha approvato all’unanimità un’importante delibera riguardante: “Le figure professionali socio educative che operano nelle unità d’offerta sociale”.

Il provvedimento approvato dalla giunta regionale fornisce puntuali indicazioni, in ordine ai titoli che devono qualificare gli operatori socio educativi nei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e nelle unità d’offerta sociale per minori e persone con disabilità.

La puntualizzazione da parte della Regione, si è resa necessaria, si legge nel documento: “a fronte dell’evoluzione delle figure professionali e dei percorsi formativi curriculari”, pertanto Regione Lombardia ha ritenuto “utile, ancorché necessario, fornire un quadro di riferimento aggiornato agli enti gestori, con riferimento agli operatori che possono operare in campo socioeducativo nelle unità d’offerta sociale”.

Vediamole insieme.

Unità d’offerta per la prima infanzia (dgr n. 2929/2020 e dgr n. 20588/2005)

Con riferimento ai titoli di studio per l’accesso ai posti di operatore socioeducativo nei servizi per la prima infanzia, ossia asili nido, micronidi e centri prima infanzia, il provvedimento prevede che a partire dall’anno educativo 2022/23, gli operatori debbano essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

  • Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;
  • Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Ma attenzione

Fino all’attivazione dei corsi di laurea L19 ad indirizzo specifico e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, la delibera sottolinea che continueranno ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione:

  • i titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale;
  • i titoli conseguiti all’interno della classe L19 pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018;
  • i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione.

Rimarranno comunque sempre validi ai fini dell’esercizio del ruolo di operatore socio educativo i titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento italiano, di seguito elencati, se conseguiti entro l’anno scolastico/accademico 2021/22:

  • diploma di maturità magistrale/liceo socio-psico-pedagogico;
  • diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
  • diploma di dirigente di comunità;
  • diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile;
  • operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia;
  • vigilatrice di infanzia;
  • puericultrice;
  • diploma tecnico dei servizi sociosanitari;
  • Laurea in scienze dell’educazione o della formazione classe L19;
  • Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51;
  • Laurea in Sociologia L40 – LM-88;
  • LM‐50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
  • LM‐57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
  • LM‐85 Scienze pedagogiche o LM‐93 Teorie e metodologie dell’e‐learning e della media education.

Unità d’offerta sociale residenziali e semiresidenziali per minori e persone con disabilità (dgr n. 20762/2005, dgr n. 2857/2020, dgr n. 20763/2005, dgr n. 7433/2008, dgr n. 11496/2010, psa1988/90 – d.c.r. n. iv/871 del 1987)

La Regione Lombardia, nella delibera del 31 maggio, considerata “la necessità di garantire il soddisfacimento dei requisiti di esercizio da parte delle unità d’offerta sociale residenziali e semi residenziali afferenti all’area minori e disabilità […] -e – che la possibile carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge possa influire sulla capacità di offerta dei servizi e sulla qualità dei servizi stessi […]

conferma che:

“possono operare nelle unità d’offerta sociale le tipologie di operatori individuate nelle delibere di riferimento che definiscono i requisiti di esercizio per ogni singola unità d’offerta”.

Inoltre, in considerazione dell’evoluzione della normativa di settore e dei curricula formativi, la giunta regionale precisa che il requisito di esercizio si riterrà soddisfatto attraverso il possesso dei seguenti titoli riconosciuti dall’ordinamento:

  • diploma di laurea triennale L19(educatore professionale socio-pedagogico);
  • qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall’art.1 comma 517 e 537 della L.145/2018;
  • diploma di educatore ai sensi della l.r. 95/1980 (d.c.r. n. III/276 del 21 maggio 1981) e della d.c.r. n. IV/1269 del 28 febbraio 1989;
  • diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale sociosanitario) […]
  • diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education con la quale viene attribuita la qualifica di pedagogista;
  • Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51;
  • Laurea in Sociologia L40 – Laurea LM-88;
  • Laurea Servizio Sociale L39.

In assenza del possesso dei titoli di studio indicati chi può continuare a svolgere l’attività di educatore?

In base a quanto indicato dalla delibera, possono comunque continuare a svolgere l’attività di educatore, coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge 205/2017, avevano svolto tale attività per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

E qualora le procedure di selezione non conducano all’individuazione di personale in possesso di tali caratteristiche?

Il documento segnala che: “il soggetto gestore, entro il 31/12/2023, motivando adeguatamente la propria scelta, potrà completare il fabbisogno di personale educativo assumendo quale operatore socio-educativo anche chi è in possesso di:

  • diploma professionale/istruzione di grado superiore(almeno quadriennale) con comprovata esperienza di almeno 3 anni in ambito socio-educativo ed esperienza specifica in area minori o disabili. Dovrà essere garantita la partecipazione ad iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore annuali.

In ogni caso, il personale educativo nelle unità d’offerta in oggetto non potrà essere costituito unicamente da operatori in possesso delle caratteristiche sopracitate e le procedure di assunzione di tali operatori saranno oggetto di specifica verifica in sede di Vigilanza da parte delle ATS.

Resta inteso che il personale in servizio alla data di pubblicazione del  provvedimento, che abbia regolare contratto CCNL nel quale è specificato il profilo di operatore socio educativo/educatore presso soggetti gestori di unità d’offerta sociale afferenti alle aree minori e disabili normate da delibere di Regione Lombardia, che non abbia i titoli di studio sopra elencati né quanto riferito all’art. 1 della Legge n. 205/17 ai commi da 595 a 598, può continuare ad esercitare il ruolo di operatore socio educativo in continuità con il medesimo soggetto gestore.

Per leggere la delibera completa QUI