Tra i punti della proposta escludere l’applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni tranne nei casi di eccezionale rilevanza per i quali è possibile prevedere la custodia in ICAM
“Impedire che i bambini varchino la soglia del carcere” è questo il principio alla base della proposta di legge n. 2298 contenente “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori” votato nei giorni scorsi alla Camera e approvato in prima lettura con 241 voti favorevoli e solamente 7 contrari.
Per raggiungere l’obiettivo, la proposta di legge suggerisce di valorizzare l’esperienza delle case-famiglia, ricorrendo all’utilizzo degli ICAM (istituti di custodia attenuata per detenute madri) solamente nei casi più gravi.
Per leggere la proposta di legge completa QUI
Vediamo insieme in sintesi il contenuto della proposta, così come spiegato sul sito della Camera dei Deputati QUI
– Introduce alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari (artt. 275 e 285-bis c.p.p.) e delle modalità esecutive delle misure cautelari (art. 293 c.p.p.), volte ad escludere l’applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).
– Equipara alla condizione dell’ultrasettantenne – per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – quella dell’imputato unico genitore di una persona con disabilità grave.
– Prevede il carcere (senza prole) per il genitore che, ristretto in ICAM tanto a titolo di custodia cautelare quanto in esecuzione di pena, tenta di evadere o compromette l’ordine o la sicurezza pubblica o pone in pericolo l’altrui integrità fisica (nuovo art. 276-bis c.p.p. e modifica dell’art. 51-ter OP).
– Interviene sull’istituto del rinvio dell’esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni.
– Interviene sull’ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM.
– Prevede che l’adozione del provvedimento che applica il regime carcerario speciale previsto dall’art. 41-bis OP nei confronti di un genitore detenuto in ICAM comporta il trasferimento del soggetto, senza prole, in carcere.
– Incide sulla disciplina delle case-famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo l’obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee. I comuni dovranno utilizzare come case-famiglia protette prioritariamente immobili di loro proprietà e dovranno adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.
Si attende ora l’esame del provvedimento da parte del Senato.