“L’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente”
Il TAR, tribunale amministrativo regionale per la regione Lombardia, con la sentenza n. 1878 pubblicata il 2 agosto 2022 riguardante la compartecipazione del pubblico – privato nel pagamento della retta di ricovero in una struttura residenziale, ha ribadito come le amministrazioni non possano richiedere al disabile una compartecipazione sproporzionata secondo i criteri ISEE.
L’intervento del Comune, infatti, deve essere congruente alle risultanze di tali criteri.
La sentenza
“il d.p.c.m. n. 159 del 2013, – spiegano i giudici all’interno della sentenza- agli artt. 2, comma 3, 4 e 5, contiene disposizioni analitiche finalizzate alla valorizzazione della situazione reddituale e patrimoniale dell’assistito al fine di determinarne la reale capacità economica. Risulta pertanto evidente che, essendo la finalità dell’ISEE quella di determinare la reale capacità economica dell’assistito, l’intervento del Comune deve essere congruente alle sue risultanze. Le amministrazioni, in altre parole, non possono richiedere al disabile una compartecipazione sproporzionata o addirittura superiore alle sue capacità economiche, così come risultanti secondo i criteri ISEE, giacché, in caso contrario, gli verrebbero richiesti sforzi economici che il legislatore nazionale considera da lui non sostenibili […]”
Nella sentenza del TAR lombardo, i giudici ricapitolano come:
“L’ordinamento pone […] direttamente in capo ai comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva, […] la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva, […] la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale”.
In particolare
“Per quanto riguarda la compartecipazione dell’assistito, le norme di riferimento sono l’art. 25 della legge n. 328 del 2000 e l’art. 8, comma secondo, della legge regionale n. 3 del 2008, i quali stabiliscono che l’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente, oggi contenuta nel d.p.c.m. n. 159 del 2013”.
Per leggere la sentenza completa QUI