In tema di separazione, divorzio o cessazione di convivenza, sono stati accelerati i processi volti a proteggere le vittime di abusi familiari o violenza di genere o domestica
Arrivano alcune novità negli articoli del Codice di procedura civile in tema di separazione, divorzio o cessazione di convivenza se vengono denunciati abusi familiari o violenza di genere o domestica. Viene chiarito, secondo quanto riportato su “Il Sole 24 Ore”, che tali provvedimenti si possono adottare quando “la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.
Le quattro fasi:
1) La violenza: abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, poste in essere da ex partner nei confronti dell’altro o dei figli minori.
2) Il procedimento: il giudice può abbreviare i termini, può anche disporre mezzi di prova oltre i limiti di ammissibilità del Codice civile e non tenta la conciliazione tra le parti.
3) L’avvio della domanda: attraverso documentazioni, sommarie informazioni, prove testimoniali ecc.
4) L’emergenza: ordini di protezione a causa di grave pregiudizio fisico o morale o danneggiamento della libertà del partner con allontanamento dalla casa familiare e, in caso di necessità, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.
La domanda al giudice per il ricorso:
Per il contrasto immediato e diretto degli abusi e elle violenze domestiche o di genere, nel ricorso devono essere indicati:
– gli elementi previsti per tutti i ricorsi in tema di famiglia dal nuovo articolo 473bis.12. del Codice di procedura civile, e quindi l’integrale indicazione dei mezzi di prova dei quali l’istante intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, oltre, se vi sono figli minori, gli elementi per ricostruire i redditi e i patrimoni delle parti,
– i procedimenti, definiti o pendenti, circa gli abusi o le violenze;
– la copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
Il potere del giudice:
Il giudice, per accertare le condotte narrate nel ricorso, può:
– disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria;
– decidere di accelerare il procedimento, abbreviando i termini fino alla metà.
Le parti non sono tenute a comparire personalmente all’udienza e, se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall’invitarle a rivolgersi a un mediatore familiare.
Il giudice, inoltre:
– può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici.
– ha il compito di indicare, nel provvedimento, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori.
– all’esito dell’istruttoria adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore. Si tratta di “ordini di protezione” che possono durare massimo un anno e possono prevedere non solo la cessazione della condotta abusante ma anche l’allontanamento dal domicilio familiare.