La legge riserva una parte dell’eredità ai cd. legittimari, ossia a favore del coniuge o soggetto unito civilmente, dei figli e di altri discendenti (questi ultimi eventualmente chiamati in caso di figli premorti al testatore). In assenza di questi soggetti la persona può liberamente disporre del proprio patrimonio a favore di chi desidera. A tal fine, per poter lasciare i propri averi ad un destinatario specifico, sarà necessario fare testamento. Diversamente, l’eredità sarà devoluta, sulla base dei criteri di legge anche ad altri parenti chiamati via via fino al sesto grado di parentela collaterale: i gradi di parentela si contano risalendo al capostipite comune e ridiscendendo fino alla persona in esame, sicché ad esempio i fratelli e le sorelle sono parenti di secondo grado; il nipote figlio di un fratello è parente di terzo grado, e così via. In mancanza di testamento e di tutti questi soggetti, l'eredità sarà devoluta allo Stato.