La ripartizione delle quote del testamento

Un aspetto molto importante legato al testamento,  riguarda il rapporto tra la quota di patrimonio che il testatore può conferire liberamente in eredità e quella che deve necessariamente riservare, per legge, ad alcune categorie di soggetti detti legittimari.

La quota di patrimonio spettante ai legittimari è definita quota di legittima: spetta al coniuge, ai figli e, in caso di assenza di questi ultimi, agli ascendenti, secondo delle proporzioni dipendenti dal numero degli stessi legittimari.

Le varie  possibilità di ripartizione:

Coniuge o soggetto unito civilmente

Al coniuge o soggetto unito civilmente è riservata la metà del patrimonio oltre i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e i diritti d’uso sui mobili che l’arredano.

In caso di presenza del solo coniuge
1/2 riserva del coniuge
1/2 disponibile
diritto di abitazione

Figli

Ai figli è riservata la metà del patrimonio nel caso di un solo figlio e i 2/3  in caso di più figli.

In caso di presenza di un solo figlio
1/2 riserva del figlio
1/2 disponibile
In caso di più figli
2/3 riserva dei figli
1/3 disponibile

Ascendenti

In caso di presenza di uno o due genitori, agli ascendenti è riservato 1\3 del patrimonio.

In caso di presenza di uno o due genitori (ascendenti)
1/3 riserva ascendenti
2/3 disponibile

Concorso tra più soggetti

In caso di concorso tra più soggetti le quote riservate variano a seconda degli attori coinvolti:

In caso di presenza del coniuge e di ascendenti
1/2 riserva del coniuge
1/4 ascendente
1/4 disponibile
diritto di abitazione
In caso di presenza del coniuge e di più figli
1/2 riserva dei figli
1/4 coniuge
1/4 disponibile
diritto di abitazione
In caso di coniuge e di un solo figlio
1/3 riserva figlio
1/3 riserva coniuge
1/3 disponibile
diritto di abitazione

Al fine di determinare l’effettiva quota complessiva da lasciare in eredità è necessario sommare i valori di tutti i beni posseduti donati in vita,  detrarre eventuali debiti e applicare criteri di legge relativi ai legittimari.

Nel caso in cui i legittimari facciano ricorso per una presunta violazione di legittima, sarà il tribunale ad accertare la validità del testamento. Il ricorso può essere presentato entro i dieci anni dal decesso di chi ha fatto testamento.