La parte residua del patrimonio, cioè quella di cui il testatore può liberamente disporre, in presenza di coniuge o soggetto unito civilmente e figli varia in funzione del numero di figli e del fatto che si abbia o meno un coniuge o soggetto unito civilmente. La quota di “legittima” riservata ai figli si calcola con il sistema della c.d. così detta “mobile”, cioè variabile a seconda del numero dei figli che succedono. Se al de cuius succede un coniuge o soggetto unito civilmente e due figli senza fare un testamento che riconosce beni
ad altri soggetti, l’eredità verrà divisa dando 1/3 al coniuge o soggetto unito civilmente e 2/3 divisi tra i due figli. Se invece, come prospettato, si vuole lasciare il patrimonio a terzi, si potrà liberamente disporre di 1/4 del patrimonio perché ai due figli spetterà almeno il 50% del patrimonio tra tutti i figli (e tra essi divisa in parti uguali) mentre al coniuge o soggetto unito civilmente sarà dovuto almeno 1/4 del patrimonio.