Non necessariamente. Deve essere soprattutto una persona di fiducia del testatore.
No. E’ consigliabile quando la propria situazione patrimoniale è particolarmente complessa e le disposizioni testamentarie sono molto articolate.
Si, è possibile indicare più beneficiari, ognuno pro-quota (es.: erede A per 1/4, erede B per 1/2, erede C per 1/4) oppure beneficiari diversi, per i singoli beni (la casa all’erede A, i conti correnti all’erede B).
Il testamento produce effetti giuridici solo dopo la morte del testatore e con la pubblicazione da parte di un Notaio.
Per “legato” si intende una disposizione a titolo particolare (per es.: “lascio i buoni postali”, un immobile, a …). L’”eredità” è invece una disposizione a titolo universale e può riguardare l’intero patrimonio o quote di esso (per es.: “lascio il 50% dei miei beni a …”).
È il testamento dettato al Notaio. Il testamento pubblico è conservato dal Notaio nei propri atti.
Si, in questo caso è comunque indispensabile fare testamento pubblico, cioè il testamento dettato al Notaio, alla presenza di due testimoni.
È il testamento scritto interamente di proprio pugno, è essenziale l’apposizione della data e la firma. Dovrà essere conservato in luogo sicuro, meglio se consegnato ad una persona di fiducia o ad un Notaio.
Per i diritti successori dei membri delle coppie unite civilmente occorre rifarsi alla legge n.76/2016: anche in questo caso con la cessazione dell’unione civile cessano i diritti successori che questa legge ha previsto parificando i membri della coppia uniti civilmente ai coniugi.
I legittimari, i cui diritti ritengano siano stati lesi, possono o accettare la volontà del testatore lasciando le cose come disposte nel testamento, oppure, al contrario, far valere i propri diritti tutelati dalla legge facendo ricorso in Tribunale.