Il Ministero della pubblica amministrazione in un parere si pronuncia sui casi in cui sia possibile per il padre affidatario chiedere il congedo di paternità.
Il papà affidatario può fare richiesta di congedo di paternità per la cura del figlio in affido, oltre che nei casi previsti dall’articolo 28 dlgs n.151 del 2001 anche quando la madre decida di non avvalersene. Il congedo potrà essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (art. 26, comma 6, del T.U. n. 151/01).
Così ha stabilito il ministero della Pubblica Amministrazione interpellato per fornire un parere sull’argomento. QUI
All’interno del parere, il Ministero ricorda in primo luogo quali siano le condizioni di ammissibilità al congedo di paternità previste all’art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
La possibilità di ricorrere al congedo di paternità è possibile, infatti, solo nei casi di impossibilità di assistenza del figlio ossia:
- morte o grave infermità della madre che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita;
- abbandono da parte della madre;
- affidamento esclusivo del bambino al padre.
Nel caso specifico di congedo di maternità o paternità per i genitori affidatari o adottivi, il parere sottolinea come: “bisogna far riferimento a quanto disposto dagli articoli 26, 27 e 31 del medesimo Testo Unico n. 151 del 2001 -ed in particolare al comma 1 dell’articolo 31 che prevede come – il congedo di paternità, di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore”.