Genitori separati. “Posso essere esonerato dal lavoro notturno?”

Lo smart working è una possibilità o un diritto? È possibile per il papà usufruire dei congedi parentali facoltativi? 

Quando mamma e papà si separano, diviene più difficile per il genitore non collocatario trascorrere del tempo con il proprio figlio. Le occasioni per stare insieme sono scandite da giorni ed orari ben prestabiliti e in tutto questo occorre fare i conti anche con gli impegni quotidiani di lavoro.

Così la domanda che molti genitori si pongono è se sussista un obbligo da parte del datore di lavoro di acconsentire ad una modifica dell’orario lavorativo per permettere al lavoratore di meglio conciliare gli impegni familiari con il proprio bambino.

In primo luogo, occorre chiarire come il nostro ordinamento non preveda un’apposita disciplina dell’argomento ma, come abbia previsto alcuni istituti che possono fare al caso nostro.  Vediamone alcuni.

Posso essere esonerato dal lavoro notturno?

Si, è possibile.

L’ordinamento come riportato dalla Legge per tutti, infatti stabilisce che “È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6 della mattina, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino”.

Non sono inoltre obbligati a svolgere lavoro notturno:

la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa.

la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni”.

Inoltre “Il ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di affido condiviso, ognuno dei genitori ha diritto a non svolgere attività in orario notturno durante il periodo in cui dimostra al datore di lavoro di convivere con il minore”.

Posso usufruire dei congedi parentali facoltativi per stare con mio figlio?

Ovviamente si, è possibile.

Il congedo parentale facoltativo può essere richiesto dal padre lavoratore, dalla nascita del figlio, fino ai 12 anni di età “per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi nel caso in cui fruisca del congedo per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi”. Il periodo di congedo complessivo (madre e padre) non deve comunque mai essere superiore ai 10 mesi.

Il genitore può chiedere l’astensione facoltativa se l’affido è condiviso o congiunto, oppure se il bambino gli è stato affidato esclusivamente”.

 Part time e congedo parentale

Per quanto riguarda la trasformazione del lavoro full time in lavoro part time, segnaliamo che “il dipendente può chiedereper una sola volta, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta”

 Congedo non retribuito

“Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi relativi alla situazione personale propria e di diversi familiari, tra cui anche i figli”.

Tra i gravi motivi rientrano ad esempio le situazioni che comportino “un impegno particolare del dipendente o dei familiari nella cura o nell’assistenza del figlio”.

“Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa”.

È possibile chiedere di lavorare in Smart Working?

È possibile richiedere la possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working, ma non esiste un vero e proprio diritto in tal senso, (tranne per quanto disposto nella normativa anticovid).

“Può rilevarsi comunque un diritto di precedenza “per le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:

  • dalle lavoratrici, nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
  • dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.”

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