Adozione: è possibile adottare all’estero avendo un figlio quasi maggiorenne?

Cara Ai.Bi.

Siamo una coppia sposata con un figlio maschio che di 16 anni. Abbiamo il desiderio di poter adottare un bambino/a  ma temiamo che i servizi sociali ci scoraggino considerato che abbiamo un figlio quasi maggiorenne?

Come fare?
Anna e Alessandro

Gentili Anna e Alessandro,

i requisiti per adottare sono stabiliti dalla legge n° 184/83 così come modificata dalla legge 476/98 e dalla legge 149/01.

E la legge dice che è possibile adottare se si è sposati e si ha un’età compresa fra i 18 e i 45 anni di età rispetto al minore. Per l’adozione nazionale è possibile adottare anche quando questi limiti sono superati da uno dei coniugi se l’adozione risponde comunque all’interesse del minore che può essere accolto dalla coppia. L’avere o meno dei figli naturali – di qualsiasi età – può influire solo nel senso che, per ragioni di natura psicologica, esiste la prassi di rispettare la primogenitura, e quindi i minori adottati devono comunque essere di età inferiore ai figli già in famiglia.

Detto questo, non scoraggiatevi fin dall’inizio della procedura, anche perché l’abbinamento con i minori è sotto la responsabilità delle autorità straniere per le adozioni internazionali e dei Tribunali per i Minorenni per le adozioni nazionali.

È quindi evidente che i servizi sociali non hanno alcun potere di legge per stabilire se una coppia debba o meno depositare la propria domanda di adozione.

La decisione al momento è, per entrambe le procedure, sotto la responsabilità del Tribunale per i minorenni, e non dei servizi sociali.

Speriamo davvero che si faccia presto chiarezza sui limiti del ruolo di ciascun soggetto che interviene in questi procedimenti.

Auguri