Congedi di maternità e paternità per i neogenitori. Valgono anche per l’adozione internazionale?

Gentile Ai.Bi.,

siamo una coppia in procinto di partire per il nostro primo incontro con nostro figlio. Siamo pronti e ormai contiamo i giorni che ci separano da lui.

Ieri ci siamo imbattuti nell’articolo pubblicato sul vostro sito in cui si parla dei congedi di maternità e paternità. Vorremmo però capire se valgono anche per l’adozione e se anche noi – entrambi lavoratori dipendenti – come tutti i genitori abbiamo diritto ad accedere a questi servizi. Del resto anche noi saremo dei neogenitori alle prese con un bambino che viene alla “luce” nella nostra famiglia.

Grazie per quanto potrete dirci e buon lavoro.

Anna e Mauro

Carissimi Anna e Mauro,

innanzitutto auguri di cuore per la vostra famiglia.

Per quanto concerne la vostra domanda, precisiamo subito che ai genitori  adottivi, come i genitori affidatari, la legge riconosce i medesimi diritti di astensione, congedo, permessi, previsti per i genitori biologici. La legge che disciplina questi diritti è il T. U. n.151 del 2001 e successive modificazioni e sul sito della Commissione Adozioni Internazionale è possibile consultare una sezione dedicata proprio ai diritti e congedi dei genitori adottivi.

Proviamo ad entrare nel merito dei congedi e dei permessi di cui godono i neogenitori adottivi.

  • Congedo dal lavoro per il periodo di permanenza all’estero. Per i genitori adottivi lavoratori dipendenti è previsto un apposito congedo dal lavoro per il periodo di permanenza nello Stato straniero. Durante tale congedo non spetta alcuna indennità o retribuzione e la durata del periodo di permanenza all’estero dovrà essere certificata dall’ente autorizzato che segue la procedura adottiva;
  • Congedo di maternità o paternità.Come lavoratrice dipendente anche in caso di adozione si ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi e un giorno quale che sia l’età del minore adottato, che dovrà essere fruito entro i cinque mesi successivi alla data dell’ingresso, ricevendo un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nell’ultimo mese precedente all’inizio dell’astensione. Ferma restando la durata massima complessiva del congedo (5 mesi ed un giorno) non tutti sanno che si può usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell’ingresso del minore in Italia, e cioè durante il periodo di permanenza all’estero. Il congedo di maternità per adozione, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice può essere richiesto al padre lavoratore dipendente. In caso di adozione di due o più minori la durata del congedo di maternità/paternità resta invariata in quanto collegata alla procedura adottiva, che è sempre unica.
  • Congedo parentale. Entrambi i genitori, anche contemporaneamente e solo dopo l’ingresso in Italia del minore adottato, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso, possono usufruire di un’astensione facoltativa. Entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare ciascun genitore può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi, elevabile a sette per il padre che ne usufruisca per almeno sei mesi. Complessivamente, il periodo di congedo parentale goduti dai due genitori non può superare i dieci mesi, undici nel caso in cui il padre ne usufruisca per almeno tre mesi.
    Durante il congedo parentale usufruito entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare si ha diritto ad un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo di sei mesi. Al contrario del congedo di maternità il periodo di congedo spetta nella sua interezza per ciascun figlio adottato e si estende in caso dell’adozione di due o più bambini.

Anche se non è il vostro caso, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012 il diritto ad astenersi dal lavoro per congedo di maternità o paternità è stato esteso anche alle lavoratrici e ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritte alla Gestione separata. Questi ultimi possono usufruire anche del congedo parentale sebbene per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato, a condizione il bambino non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di età.

  • Alle madri adottive (in alcuni casi e in alternativa ai padri) spettano anche i riposi giornalieri per allattamento entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia, anche se il minore ha più di un anno di vita, e l’astensione dal lavoro per malattia del bambino. L’astensione del lavoro per motivi di malattia del bambino non è prevista, invece, per i genitori adottivi lavoratori a progetto.

Ringraziando per averci dato l’opportunità di riproporre un tema, quello della tutela della famiglia nascente, sempre di grande attualità ed interesse, auguri per la vostra adozione.