Divorzio e scelta della scuola del figlio: qual è il ruolo del giudice?

Ogni decisione riguardante l’educazione e la cura dei figli, anche in caso di divorzio, va presa da entrambi i genitori. Quando non si trova un accordo, per esempio sulla scuola, si ricorre all’intervento del giudice che però non si sostituisce ai genitori

Quando una coppia con figli divorzia, le situazioni nuove che ci si trova ad affrontare sono tante e possono creare non pochi problemi, specie se i genitori sono in disaccordo. La scelta della scuola a cui mandare i figli (sede, tipologia, ecc.) può senza dubbio diventare un motivo di scontro difficile da dirimere.

Agire per il bene dei figli

Il presupposto da cui bisogna partire è che sempre, in caso di divorzio, che sia stato disposto un affidamento congiunto, un affidamento esclusivo a un solo genitore o un affidamento super esclusivo, tutte le decisioni importanti che riguardano la crescita, l’educazione e la cura dei figli devono essere prese da entrambi i genitori.
Il codice civile art.316, infatti, recita che: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”.

L’intervento del giudice sulla scelta della scuola per i figli

Fermo restando questo principio, è chiaro che se sulla scelta della scuola non si trova un accordo si debba ricorrere all’intervento di una figura terza, ossia un giudice competente che, ascoltate le ragioni di entrambi i genitori, nonché quella del minore, se maggiore di dodici anni, prende la decisione finale. È da sottolineare che questo intervento del giudice non è limitato ai casi di separazione, perché anche quando i genitori non sono né separati né divorziati è possibile che, in caso di disaccordo o contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno di essi possa ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (sempre articolo 316 codice civile). E il ruolo del giudice non è in realtà quello di sostituirsi ai genitori stessi, ma di indicare “le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare”.
Tuttavia, laddove il contrasto permanga, il giudice potrà attribuire il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, egli ritenga più idoneo a curare l’interesse del figlio.