13 novembre. Niente più traumi da distacco per i minori in affido: entra in vigore la legge sulla continuità degli affetti

affido approvatoDa oggi mai più dolori inutili e distacchi traumatici per bambine e bambini, ragazze e ragazzi già provati dalla vita e che non hanno la possibilità di tornare nella propria famiglia di origine. Da oggi, 13 novembre 2015 entra in vigore la legge “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, sulla continuità degli affetti, approvata, sostenuta e voluta trasversalmente da enti, organizzazioni e rappresentanti politici. La norma votata lo scorso 14 ottobre (pubblicata il 29 ottobre scorso sulla Gazzetta Ufficiale) è stata votata a favore, prima al Senato e poi alla Camera, dalla stragrande maggioranza dei deputati: solo due sono stati i voti contrari. In questo modo è stata posta una pietra miliare a tutela l’interesse del minore.

La riforma ha apportato nuove regole con lo scopo di risolvere un problema, noto da tempo, nell’applicazione delle norme in materia di affidamento dei minori. La legge n. 173/2015  per evitare, che il legame affettivo tra il bambino e gli affidatari venga spezzato, introduce e modifica alcune norme della L. 184/1983 dando attuazione al principio della continuità dei rapporti instauratosi durante il periodo dell’affidamento, ovviamente laddove questo corrisponda all’interesse del minore, circostanza che dovrà pertanto essere accertata dal giudice caso per caso.

In particolare: il nuovo comma 5-bis dell’art. 4, l. 184/1983 dispone che se “durante un prolungato periodo di affidamento” il minore è dichiarato adottabile, e la famiglia affidataria, avendo i requisiti richiesti dall’articolo 6 ( gli affidatari devono essere coniugati e non separati), chiede di adottarlo, il tribunale “tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria”; mentre il nuovo comma 5-ter prevede che “è comunque tutelata la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento” anche quando il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da altra famiglia.

La norma stabilisce che “l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità nei procedimenti” riguardanti la sorte del minore, rafforzando, con la previsione della nullità, la posizione di coloro che si prendono cura del bambino.  Altre modifiche riguardano l’art. 25, nel quale viene introdotto il comma 1-bis, che estende le regole del procedimento adottivo anche all’ipotesi del prolungato periodo di affidamento. E ancora, l’art. 44, viene modificato prevedendo che l’adozione in casi particolari del minore orfano di padre e di madre possa essere chiesta da chi abbia con esso un rapporto stabile e duraturo “anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento”.

Secondo la nuova legge,  quindi, la famiglia che ha un minore in affido non solo potrà chiederne l’adozione ma godrà anzi di una corsia preferenziale ridefinendo, così, il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell’affidamento garantendo il diritto alla continuità affettiva dei minori. La nuova legge, mutando la disciplina che vietava l’adozione da parte degli affidatari, scongiura il rischio che bambini già provati dal distacco dalla famiglia di origine siano sottoposti a un altro trauma.

E’ importante sottolineare che le famiglie affidatarie godranno di una “corsia preferenziale” per l’adozione del minore ad esse affidato se, dichiarato il suo stato di abbandono, sia impossibile ricostituirne il rapporto con la famiglia d’origine.

Il diritto del minore alla continuità affettiva viene tutelato anche se il minore fa ritorno nella famiglia di origine, o viene adottato da una famiglia diversa da quella affidataria o se viene dato in affidamento ad altra famiglia: la legge prevede, infatti, che debba essere sempre tutelata la continuità delle  relazioni affettive consolidatesi con la famiglia affidataria. In sostanza la relazione che si è creata tra famiglia affidataria e minore non dovrà essere interrotta e la coppia affidataria avrà diritto (sempre che sia nell’interesse del bambino) a vedere regolarmente il bambino o la bambina con cui hanno vissuto. Occhio di riguardo anche per i ragazzi più grandi, quelli sopra i 12 anni: la legge prevede che siano ascoltati dal giudice che deve decidere tra ritorno alla famiglia di origine,  adozione o nuovo affidamento.

La legge approvata amplia i diritti degli affidatari anche in tribunale : chi ha il minore in affido è legittimato a intervenire (c’è l’obbligo di convocazione a pena di nullità) in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità relativi al minore. È poi prevista la facoltà di presentare memorie nell’interesse del minore.

Fonte: http://www.studiocataldi.it/