Affido. Ecco perché serve l’avvocato del minore

Dopo il dramma della donna che si è data fuoco a Mestre lo spiega, in un’intervista a La Discussione, il presidente di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, Marco Griffini

“Il caso della donna che si è cosparsa di benzina per poi darsi fuoco davanti al Tribunale per i Minorenni di Mestre ha riportato al centro dell’attenzione il tema dei rapporti tra i coniugi quando il legame si rompe e le conseguenze ricadono sui figli”. Ne ha scritto, su La Discussione, il giornalista Carmine Alboretti, che, per l’occasione, ha intervistato il presidente di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, Marco Griffini. Proprio Griffini era intervenuto sull’accaduto, invocando nuovamente una storica battaglia della sua organizzazione, nata da un movimento di famiglie adottive e affidatarie oltre trent’anni fa: l’avvocato del minore.

“Riteniamo, in buona sostanza – ha spiegato Griffini – che sia necessario colmare il vuoto normativo in tema di difesa del minore e, nel rispetto degli artt. 1, 5 e 9 della Convenzione di Strasburgo del 1996 (Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori) estendere le categorie di applicazione dei principi sulla difesa del minore a tutti i procedimenti in cui siano coinvolti i loro interessi”.

“La nostra legge (la 184/1983) – ha proseguito il presidente di Amici dei Bambini – prevede infatti solo la nomina dell’avvocato del minore nel contesto di procedimenti di adottabilità, mentre Ai.Bi. ritiene che dovrebbe prevedersi la nomina come obbligatoria dal momento in cui il minore viene per qualsiasi motivo a vivere delle difficoltà che necessitino di un intervento istituzionale sul nucleo familiare perché in linea astratta tutte le volte che il nucleo familiare ha bisogno di sostegno psicologico, anche temporaneo, dovrebbe avere anche un sostegno legale. Questo tanto più se si considera che gli interessi del minore e quelli dei genitori sono spesso, proprio in quelle situazioni che determinano necessità di sostegno o allontanamento anche temporaneo dei bambini e ragazzi dal nucleo familiare, oppure allontanamento dei genitori da casa, situazioni di conflitto di interesse”.

Dunque, per Griffini, se “il minorenne non può nominare un proprio avvocato, deve essere la legge a prevederne la nomina. L’avvocato potrebbe e dovrebbe monitorare l’andamento del collocamento dei minorenni in affidamento familiare o in comunità familiari e studiare tutta la situazione pre-durante e post collocamento di ogni minore fuori famiglia, così da promuovere ogni azione a protezione dei suoi interessi e diritti”.