Adozione. Quanti anni di convivenza sono necessari per poter adottare un bambino?

Per adottare un bambino la legge stabilisce che la coppia sia unita in matrimonio da almeno tre anni. Ma è sempre così?…

Salve, siamo una giovane coppia sposata da 1 anno ma con una precedente convivenza di 2 anni. Desideriamo adottare un bambino e vorremmo incominciare l’iter perché sappiamo essere lungo. Ci siamo informati sulle condizioni per poter procedere. Il dubbio che abbiamo riguarda il fatto che per il primo anno di convivenza non avevamo la residenza comune (uno di noi solo domicilio). Questi 3 anni sarebbero considerati sufficienti? Dobbiamo attendere?

Grazie

Marzia e Andrea

Gentilissimi Marzia e Andrea,

un grazie innanzitutto per esservi rivolti al nostro servizio e soprattutto un grazie per la disponibilità ad adottare un bambino che potrà così trovare una famiglia con cui condividere la vita.

La vostra domanda è abbastanza frequente poiché molto spesso le coppie che intendono adottare hanno un matrimonio recente, ma parecchi anni precedenti di convivenza.

Il requisito “dei tre anni” è previsto dalla legge, precisamente della legge 184/83 che disciplina l’istituto delle adozioni nazionali e internazionali e prevede, tra i requisiti basilari per adottare attraverso l’adozione c.d. “ordinaria” nonché legittimante (escludendo quindi le adozioni speciali disciplinate dell’art. 44 della stessa legge), all’art. 6 c 1 che i coniugi adottanti “siano uniti in matrimonio da almeno tre anni” e che tra gli stessi “non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto”.
Quindi pure se questo comma è molto discusso e contestato la legge, ampiamente modificata dalla sua entrata in vigore, mantiene il requisito del vincolo matrimoniale per accedere all’adozione. Tuttavia, il comma 4 del medesimo articolo prevede che: “Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto”.

Nonostante l’indubbia innovazione della norma, che recepisce parzialmente un’esigenza sociale emersa da tempo, per gli intervenuti mutamenti socio-culturali che hanno comportato una modifica nei rapporti di coppia e l’affermazione di una pluralità di modelli familiari, si deve osservare che il legislatore continua a non ammettere altra forma familiare diversa da quella fondata sul matrimonio, tanto da ritenere valido il requisito della convivenza more uxorio della durata di tre anni a condizione che al momento della domanda di adozione i conviventi abbiano contratto matrimonio.

Il requisito della stabilità del rapporto

La legge di riforma ha così modificato il criterio di riferimento, che si rinviene non più nella durata del rapporto coniugale, bensì nella stabilità del rapporto, privilegiando in tal modo l’unità affettiva della coppia, anziché l’elemento burocratico. Spetta al Tribunale per i Minorenni competente valutare, in considerazione del caso concreto, la sussistenza dei requisiti della continuità e stabilità del rapporto di convivenza.

Quindi per rispondere alla vostra domanda possiamo concludere che i tre anni sono sufficienti e non dovete attendere oltre per depositare la disponibilità all’adozione in Tribunale.

Alla risposta dobbiamo però aggiungere una precisazione doverosa e necessaria e cioè dovete “certificare o documentare o comunque dimostrare la convivenza precedente al matrimonio”.

In che modo?

È questa sicuramente l’ulteriore domanda che viene legittimamente da porsi.

Su questo punto, così concreto, la legge non entra nel merito.
Anche la prassi non è univoca, ma ciascun Tribunale utilizza un proprio metro valutativo, per cui è consigliabile chiedere alla cancelleria del medesimo informazioni in merito a ciò al momento della proposizione della domanda adottiva.
Tuttavia, possiamo dare alcune indicazioni di massima, sulla base proprio delle prassi maggiormente condivise tra i Tribunali: per esempio, alcuni chiedono una semplice autodichiarazione sulla stabilità e convivenza triennale, altri un atto notarile (ma è una prassi in disuso).

In assenza della medesima residenza dei coniugi protratta da almeno tre anni precedenti alla domanda, come nel vostro caso, documenti o fatti dimostrativi possono essere l’intestazione delle utenze a entrambi o a uno dei conviventi nell’abitazione in cui l’altro è residente.
Altra prova, infine, può essere fornita indicando delle persone (vicini di casa) che possono testimoniare la convivenza (anche se questa soluzione comporterebbe un’istruttoria più complessa e prolungata).

Sperando di avervi fornito indicazioni utili porgiamo cordiali saluti.

Ufficio Diritti Ai.Bi.