Riforma Adozioni Internazionali: Michiorri (Lo Scoiattolo Onlus) “rivedere i limiti di età”

Continua il dibattito sulla riforma della legge delle adozioni internazionali, abbiamo intervistato oggi la dott.ssa Nicla Michiorri, vice presidente dell’associazione “Lo Scoiattolo Onlus”.

La dott.ssa Michiorri (Lo Scoiattolo Onlus) ha posto alcune osservazioni sulle attuali leggi che regolamentano l’adozione internazionale, sia per quanto riguarda i requisiti all’adozione, sia per le necessità concrete che si presentano agli enti all’atto del deposito del dossier adottivo all’Estero.

Sotto il primo aspetto vanno sottolineati alcune evidenti carenze legislative: sui requisiti di età degli aspiranti l’art 6. comma 6 della legge 149/2001 è scritto in modo che definirei oscuro tanto che ha dato luogo a interpretazioni aberranti: ad esempio due coniugi di 47 anni possono adottare un bambino di almeno due anni mentre un quarantacinquenne coniugato con un cinquantacinquenne può adottare un bambino appena nato. Questo comma pertanto andrebbe modificato almeno con una interpretazione autentica che definisca bene i termini relativi all’età dei coniugi sia nei confronti del minore che tra i coniugi stessi.

Riguardo alla preparazione del dossier adottivo è necessario inserire degli obblighi relativi ai Tribunali per i Minorenni:

– obbligo di rilasciare attestati di attuale validità di tutti i provvedimenti da loro emessi onde evitare che alcune coppie possano adottare in alcuni Paesi ove la documentazione ha una validità di 6 mesi o un anno;

–  in considerazione del fatto che le coppie effettuano domanda di adozione sia in Italia che all’estero e a volte, dopo l’avvenuto deposito del dossier adottivo, la coppia riceve un abbinamento in Italia (sebbene l’ente provveda comunicare al Tribunale l’avvenuto deposito) sarebbe opportuno rendere la domanda adottiva in Italia  o all’Estero come scelta alternativa  non contemporanea onde evitare problematiche con il Paese straniero;

– in relazione alla necessità di redigere relazioni post-adottive e al fatto che alcune coppie, pur esistendo un obbligo contrattuale con l’ente, di sottoporsi all’indagine con lo psicologo onde redigere tali documenti, debbono essere spesso esortate se non diffidate ad adempiere, sarebbe opportuno inserire un obbligo di legge, valutabile dalla Commissione adozioni anche ai fini di una sanzione amministrativa nei confronti degli inadempienti irrogabile dalla Commissione”.