Congedi: genitori adottivi e affidatari come quelli naturali

Ai genitori adottivi e affidatari è riconosciuto lo stesso trattamento in materia di congedi di maternità e congedo parentale previsto per i genitori naturali, a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato. Lo stabilisce il “Testo unico sulla maternità” dopo le modifiche introdotte dalla Legge finanziaria del 2008.

La lavoratrice dipendente che adotta un minore ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di 5 mesi e durante l’intero periodo di congedo ha diritto a un’indennità pari a quella riconosciuta alle madri naturali, anche se durante la sua fruizione l’adottato raggiunge la maggiore età. In caso di adozione nazionale, l’astensione dal lavoro deve avvenire nei 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia. Nelle adozioni internazionali, invece, il congedo può essere utilizzato, in modo parziale e frazionato, anche prima dell’ingresso del bambino in Italia, in modo da consentire ai genitori di recarsi all’estero per incontrare il minore e assolvere adempimenti necessari per l’adozione.

Durante il periodo di permanenza all’estero il genitore può decidere di richiedere, in alternativa al congedo di maternità, un congedo non retribuito, riservandosi così la possibilità di utilizzare dopo l’ingresso del figlio in Italia i giorni di congedo retribuito non fruiti.

Al genitore che accoglie nella propria famiglia un minore in affidamento preadottivo è riconosciuto lo stesso trattamento previsto in caso di adozione, mentre se l’affidamento non è finalizzato all’adozione spetta un congedo di 3 mesi, fruibili in maniera continuativa o frazionata entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia.

Il padre, lavoratore dipendente, ha diritto al congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre lavoratrice, qualora questa non lo richieda.

Ai genitori adottivi e affidatari è riconosciuto anche il congedo parentale, per la stessa durata prevista per i genitori naturali, da usufruire entro i primi 8 anni dall’ingresso in famiglia e non oltre il 18° anno d’età. Il trattamento economico, pari al 30% della retribuzione, è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi tra i due genitori, entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia. I periodi oltre i 6 mesi o dopo il terzo anno sono indennizzati solo se il richiedente ha un reddito, per il 2012, inferiore a 15.617,22 euro.

(Da Famiglia Cristiana)