Rimborso e deduzione per le famiglie adottive

Il 10 agosto 2009 è stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto contenente le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse nel 2008.

Le modalità di presentazione dell’istanza sono contenute nel Dpcm registrato l’11 agosto della Corte dei conti. C’è tempo fino al 31 dicembre per inoltrare la richiesta, che dovrà essere inviata via posta raccomandata alla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). Per chiedere il rimborso è stato predisposto un modello (Allegato al decreto), al quale vanno allegati alcuni documenti: la copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza in Italia del bambino rilasciata dalla CAI; la copia delle certificazioni rilasciate dall’ente che attestino le spese sostenute dalla famiglia; la copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di adozione; l’autocertificazione con la quale si dichiara che non si intende chiedere altri contributi a Provincia e Regione.

In caso di adozione pronunciata all’estero e riconosciuta in Italia, la coppia dovrà presentare anche la copia del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni. Come specificato nel decreto, dall’ammontare del rimborso calcolato verrà sottratto il contributo forfettario di 1200 euro erogato in base al decreto ministeriale del 21 dicembre 2007.

Oltre al rimborso, è possibile chiedere la deduzione dal reddito del 50% delle spese sostenute: per ottenerla non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottive. E’ possibile usufruire della deduzione a prescindere dalla conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito. Gli oneri deducibili non sono solamente quelli burocratici, ma anche tutte le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, purché tali spese siano certificabili e documentabili. Rientrano, dunque tra gli oneri deducibili le spese di legalizzazione e traduzione dei documenti, gli spostamenti, i soggiorni e tutte le spese documentate finalizzate all’adozione, tra le quali anche la quota associativa che si è versata all’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura. Nel caso in cui le spese sostenute per l’adozione siano state portate in deduzione su più anni, all’istanza andranno allegate tutte le dichiarazioni dei redditi relative a quegli anni.

Per scaricare i moduli visita il sito della Commissione per le Adozioni Internazionali.