Eccesso di potere, violazione di legge, travisamento dei fatti: Ai.Bi. ricorre al TAR del Lazio avverso le ultime disposizioni della CAI

tar2Nel corso dell’ultima settimana di novembre, Ai.Bi. ha proposto al Tribunale Amministrativo del Lazio un ricorso contro una disposizione adottata dalla CAI in data 25 ottobre 2014, con la quale la Commissione ha avocato a sé 26 coppie che avevano affidato ad Amici dei Bambini il mandato per l’adozione internazionale. Iniziativa, tra l’altro, non nuova da parte della CAI che, già in precedenza, nel mese di giugno 2014, aveva adottato analogo provvedimento per altre 24 coppie che avevano dato incarico ad Ai.Bi. Nel giro di pochi mesi, quindi, la Commissione ha avocato a sé 50 coppie già in carico ad Amici dei Bambini.

A motivazione dei citati provvedimenti la Commissione ha principalmente evidenziato che in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale, come quella in esame (le coppie sono in attesa di adottare nella Repubblica Democratica del Congo, ndr), la Commissione per le adozioni internazionali (art. 6 c.1, lettera c del DPR 108/2007) può limitare l’attività di un ente autorizzato alle adozioni internazionali”.

Nel ricorso presentato al TAR del Lazio, Ai.Bi. ha evidenziato i numerosi profili di illegittimità che ritiene portino ad inficiare i provvedimenti adottati dalla CAI ad ottobre ed a giugno.

E’ peraltro doveroso sottolineare che avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nel giugno 2014, Ai.Bi. aveva deciso, pur non condividendone il tenore e non comprendendone la ragione, di non proporre ricorso in via giurisdizionale, al fine di non creare alcuna turbativa che, nemmeno in via di astratta ipotesi, potesse in qualche modo aggravare la complessità della situazione concernente le vicende relative alle adozioni internazionali nella Repubblica Democratica del Congo e creare disturbo alle intese che parevano essere in via di raggiungimento fra le autorità governative congolesi ed italiane.

E’ infatti noto che, in data 25 settembre 2014 sarebbe venuto a scadere il termine di sospensione del rilascio delle autorizzazioni all’uscita dei minori adottati da famiglie straniere, disposto con decisione della DGM congolese in data 25.09.2013.

Nel supremo interesse dei minori, e nella speranza che da tale data potessero riprendere le procedure di espatrio dei minori dalla RDC, e che potessero così finalmente concludersi le procedure di adozioni con l’ingresso dei minori nel territorio italiano, Ai.Bi. aveva pertanto ritenuto di non proporre alcun gravame avverso le disposizioni adottate dalla Commissione.

Purtroppo, come noto, in data 25.9.2014 le Autorità congolesi hanno ritenuto di prorogare la sospensione per un periodo indefinito.

Anche a fronte del citato provvedimento adottato dalle autorità congolesi, Ai.Bi. auspicava che la Commissione per le Adozioni Internazionali procedesse a riscontrare le numerose richieste alla stessa formulate dall’ente autorizzato, negli ultimi tre mesi, al fine di poter verificare le migliori modalità operative per poter assicurare un’idonea permanenza ai minori ancora residenti nei centri di accoglienza congolesi, sia per quanto concerneva i minori ancora in carico ad Ai.Bi. sia per quanto concerneva i minori le cui procedure erano state avocate dalla Commissione, e per le quali peraltro la stessa CAI continuava a richiedere adempimenti ed attività allo stesso Ente autorizzato, ancorché lo stesso fosse stato spogliato di ogni competenza in tal senso.

Inaspettatamente, con il provvedimento in epigrafe impugnato, la Commissione per le Adozioni Internazionali, senza in alcun modo riscontrare le svariate istanze formulate da Ai.Bi, decideva invece di disporre l’avocazione di ulteriori 26 coppie già in carico all’Ente medesimo.

Davanti ad una tale situazione ed al comportamento tenuto dalla Commissione, nello specifico dalla sua Presidente-Vicepresidente firmataria delle disposizioni di cui trattasi, Ai.Bi. non ha più potuto continuare ad accettare passivamente dei provvedimenti ritenuti illegittimi e gravemente lesivi della propria reputazione, anche alla luce delle modalità di fatto che, per quanto consta, la Commissione sta usando nei contatti con le coppie e con altri soggetti terzi.

Oltre ad avocare a sé 50 coppie, infatti, la CAI ha contattato direttamente le coppie stesse, chiedendo loro di revocare l’incarico ad Ai.Bi.

Un atto del tutto irrituale per il quale Amici dei Bambini si è vista costretta ad inoltrare alla Commissione una formale diffida a perseverare in tale comportamento.

Anche tale diffida non è stata peraltro riscontrata dalla Commissione.

Suo malgrado, pertanto, Ai.Bi è stata costretta ad adire la Magistratura Amministrativa, affinché la stessa sia chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati.

Ai.Bi. sarebbe peraltro ben lieta che il rapporto con la Commissione tornasse a svolgersi in conformità ai canoni istituzionali di rispetto, lealtà e collaborazione.

Ai.Bi. ha sempre avuto la massima attenzione per il ruolo istituzionale rivestito dall’Autorità Centrale, ed è pronta a prestare alla medesima la massima collaborazione, così come del resto ha sempre fatto a far data dall’istituzione della medesima.

Auspicando il ritorno ad un clima di serena collaborazione, Ai.Bi non può peraltro continuare a subire passivamente ingiustificati atteggiamenti, che parrebbero addirittura ricondurre ad Ai.Bi. comportamenti avverso i quali lo stesso si è battuto con tutte le sue forze nell’ormai sua trentennale esperienza nel campo delle adozioni internazionali.

Ai.Bi. ritiene dovere etico e di lealtà ricorrere a tutte le sedi istituzionalmente competenti per vedere garantito lo specifico ruolo assegnato dalla legge a ogni ente autorizzato, nel rispetto del supremo interesse dei bambini e delle coppie che, con fiducia, hanno affidato alla stessa la loro speranza di creare una famiglia.