Adottare un bambino a distanza permette di pagare meno tasse

Donare conviene almeno quando dobbiamo fare i conti col fisco. Adozioni a distanza, sponsorizzazioni, erogazioni benefiche, se portate in dichiarazione, permettono un decisa riduzione delle tasse.

«La legge, la numero 80 del 2005, è chiara, i vantaggi fiscali sono di tre tipi, non cumulabili, spetta al contribuente scegliere il più conveniente a seconda del proprio reddito e della relativa aliquota fiscale», spiegano da ActionAid.

La prima opzione è quella che permette ai privati di dedurre la donazione dal proprio imponibile per un importo non superiore al 10% del reddito dichiarato e nella misura massima di 70mila euro all’anno.
Fatti due conti, a fronte di un reddito di 28mila euro, con un aliquota del 27%, un’adozione a distanza da 300 euro porterà ad una riduzione delle imposte pari a 81 euro. Questa opzione risulterà tanto più conveniente quanto più è alto il reddito e dunque l’aliquota fiscale.

La seconda strada prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% della donazione fino ad un massimo di 2.065 euro. Riprendendo l’esempio precedente, su un’adozione a distanza dal valore di 300 euro, il fisco sconterà dalle tasse dovute 57 euro. Applicando il primo tipo di vantaggio fiscale, un’offerta di 300 euro a fronte di un imponibile di 28mila, costerà 219 euro, nel secondo caso 243 euro; il beneficiario godrà comunque dell’intera donazione. Poiché in Italia l’aliquota minima è del 23%, risulterà quasi sempre vantaggioso scegliere la prima opzione: dedurre la donazione dal reddito imponibile. Il fisco offre la possibilità di ricorrere a questi due tipi di vantaggi in caso di donazioni a favore di Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) o enti assimilabili.
Rimane infine un’altra opzione. «Con una donazione a Ong (Organizzazioni non governative, specializzate nella cooperazione allo sviluppo e riconosciute dal ministero degli esteri) il benefattore, oltre alle due opzioni precedenti, potrà anche scegliere se dedurre l’offerta dal proprio reddito per un importo non superiore al 2% dell’imponibile ma senza alcun limite massimo», spiegano da Ai.Bi., associazione italiana Amici dei Bambini. Questo vantaggio sarà conveniente per donazioni di importi elevati, superiori ai 70mila euro. Non basta ancora. «In tutti i tre casi, per usufruire dei benefici fiscali, la donazione dovrà essere tracciabile ovvero avvenire tramite versamento postale, bonifico bancario, pagamento con carta di credito o prepagata, assegno bancario o Rid (bonifico automatico a cadenza regolare)», aggiungono dal quartiere generale di Ai.Bi. Non sarà comunque necessario allegare la documentazione del pagamento alla dichiarazione dei redditi ma in caso di accertamento fiscale, per almeno 5 anni, questa dovrà essere presentata.
A venire incontro ai donatori sono gli stessi enti benefici che, tra fine marzo e i primi di aprile, inviano ai contribuenti un riepilogo di tutte le somme versate e ricevute nell’anno precedente. La legge 80 del 2005 non si limita a regolamentare le sole adozioni a distanza ma amplia il raggio di azione alle donazioni e sponsorizzazioni. «In questo ultimo caso bisogna fare molta attenzione», spiega Andrea Arrigo Panato, titolare dell’omonimo Studio milanese di dottori commercialisti. Se l’erogazione liberale è offerta a un’associazione sportiva dilettantistica affiliata a un ente di promozione sportiva a carattere nazionale si potrà usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla legge 80 del 2005. In caso, però, l’associazione sportiva non sia affiliata allora la detrazione d’imposta sarà pari al 19% con un limite massimo di 1.500 euro. Il tetto viene eliminato se i beneficiari sono enti che operano nel settore dello spettacolo, della musica o della cultura.

(Fonte: Repubblica.it 18/4/2011)