Adozione Internazionale. 11 mesi per ottenere un decreto di idoneità. Griffini (Ai.Bi.): “Il dato non rispecchia la realtà”

La media è riportata dal rapporto CAI 2019. “In un momento di crisi delle adozioni quanto mai necessario rispettare i tempi previsti dalla legge”

Secondo il rapporto della CAI – Commissione Adozioni Internazionali 2019, sarebbe di 11 mesi il tempo medio necessario alle coppie per ottenere l’agognato decreto di idoneità per la adozione internazionale da parte del Tribunale per i minorenni. Una media veramente eccessiva e che, peraltro, non rispecchia
da un lato i precisi termini dettati dalle normative vigenti, dall’altro ciò che accade in realtà a causa di talune prassi in voga presso alcuni tribunali.

Adozione internazionale. I tempi per il decreto di idoneità non rispecchiano la realtà

A lanciare l’allarme è il presidente di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, Marco Griffini. “L’adozione internazionale – spiega – come certificano i dati dello stesso rapporto CAI, sta vivendo una crisi sempre più preoccupante, dato che mai si era scesi sotto le mille adozioni annuali. In tale contesto, questo degli 11 mesi di attesa è un dato che non rispecchia la realtà. In molti tribunali si è instaurata una prassi, non prevista dalla legge, secondo cui la coppia non possa presentare domanda prima di aver frequentato un corso di preparazione all’adozione. Quindi il dato decorre dal momento in cui la coppia presenta la domanda, ma non tiene conto del tempo trascorso per frequentare il corso e possono passare anche parecchi mesi visto che i corsi sono organizzati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Data la situazione contingente non sarebbe meglio, semplicemente, rispettare i tempi e le indicazioni previsti dalla legge? Di certo a mancare non è la disponibilità all’accoglienza delle famiglie: basti citare qui il caso di Marienne, la bimba napoletana abbandonata dal padre nei giorni scorsi, in pieno lockdown, per la quale è già partita una gara di solidarietà formidabile”.

Griffini fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dagli articoli 29 bis e 30 delle legge 184/1983. Questi prevedono infatti, dopo che la coppia deposita la domanda di disponibilità, che il tribunale abbia un massimo di 15 giorni per affidare l’incarico ai servizi socio-assistenziali degli enti locali che si occupano di informazione, formazione e verifiche sui richiedenti, incluso l’accesso domiciliare. I servizi dal canto loro, che svolono le verifiche con modalità varie sul territorio nazionale, devono in ogni caso presentare entro 4 mesi al tribunale che li ha incaricati una relazione completa sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi.

A quel punto il tribunale sente la coppia, anche convocandola in presenza di un giudice delegato, e può disporre ulteriori accertamenti ma, comunque, entro due mesi deve emettere un decreto. Bisogna considerare che il decreto prevede inoltre l’apposizione di un visto del procuratore della Repubblica presso quel tribunale e che a volte passano settimane o mesi anche per la “pubblicazione” del decreto da parte delle cancellerie, per cui c’è una data in cui il giudice risulta averlo scritto e altra data per la pubblicazione. Anche per la comunicazione ai richiedenti, per mezzo di una notifica dell’ufficiale giudiziario, non esistono tempi certi, nonostante questa debba, per assurdo, essere fatta “immediatamente” alla CAI. Il decreto è poi reclamabile in Corte d’appello per 10 giorni, al termine dei quali l’iter può dirsi concluso.

Adozione internazionale. Tempi per il decreto idoneità quantificati in circa sette mesi dalle norme

Complessivamente sarebbero dunque circa sette i mesi di attesa previsti dalle norme, contro un numero reale di mesi che, come si visto sopra, è difficile quantificare. Una differenza e una mancanza di trasparenza che non fa il bene dell’adozione internazionale.